L’ART. 30, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 INTENDE COSÌ RAGIONEVOLMENTE RIMANDARE AL CONTRATTO CHE MEGLIO REGOLA LE PRESTAZIONI CUI SI RICONNETTE LA COMMESSA E CHE DOVRANNO ESSERE RESE DALLA CATEGORIA DEI LAVORI IMPIEGATI DELL’APPALTO, AD ESSE RIFERENDOSI SECONDO UN CRITERIO DI PROSSIMITÀ CONTENUTISTICA. LA SUA RATIO QUINDI RISIEDE NEL GARANTIRE, MEDIANTE LA GENERALIZZATA APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI, CHE IL PERSONALE IMPIEGATO SIA ADEGUATAMENTE TUTELATO DALLE CLAUSOLE INDEROGABILI IVI PREVISTE E PERCEPISCA UNA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA RISPETTO ALL’ATTIVITÀ IN CONCRETO SVOLTA: ATTRAVERSO LA TUTELA DEL PERSONALE CUI ESSA È PREORDINATA SI INTENDE INOLTRE, DI RIFLESSO, GARANTIRE L’INTERESSE PUBBLICO ALLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI APPALTO

TAR Lazio Roma, Sez. II Ter, 09.05.2022, n. 5733

“…Peraltro, i ricorsi incidentali delle controinteressate, aventi natura escludente, sono fondati, e vanno accolti.

Il motivo incidentale espresso da entrambe le controinteerssate, infatti, coglie nel segno in quanto ricalca condivisibile giurisprudenza del Giudice d’appello (Consiglio di Stato n. 199\2022) che interpreta l’art. 30, comma 4 (norma già richiamata nell’esame dei motivi principali) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.

La noma, secondo la condivisibile impostazione del Giudice d’appello, intende così ragionevolmente rimandare al contratto che meglio regola le prestazioni cui si riconnette la commessa e che dovranno essere rese dalla categoria dei lavori impiegati dell’appalto, ad esse riferendosi secondo un criterio di prossimità contenutistica (vedi anche Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2020, n. 1406).

La sua ratio quindi “risiede nel garantire, mediante la generalizzata applicazione dei contratti collettivi, che il personale impiegato sia adeguatamente tutelato dalle clausole inderogabili ivi previste e percepisca una retribuzione proporzionata rispetto all’attività in concreto svolta: attraverso la tutela del personale cui essa è preordinata si intende inoltre, di riflesso, garantire l’interesse pubblico alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto” (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2022 n. 199), la cui individuazione qui non è stata posta in discussione.

Così anche il già richiamato art. 105, comma 9, del Codice dei contratti, per cui occorre rispettare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Ne segue (anche per quanto detto nell’esame del ricorso principale) che risultano violate le norme di cui ai commi 3 e 4 del codice dei contratti pubblici, e che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara anche per le ragioni appena esposte…”

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