Massima Sentenza
“.. nei costi generali sono stati compresi solo i costi relativi al “personale che svolge funzioni “trasversali” o di supporto all’intera struttura aziendale, come il personale amministrativo, i coordinatori o le figure ispettive che operano su più commesse”, i quali “non sono direttamente imputabili alla singola commessa, ma costituiscono costi indiretti o spese generali dell’impresa, che vengono correttamente allocati sull’appalto calcolandone la relativa “incidenza...ciò deve ritenersi conforme al principio giurisprudenziale, che si condivide, secondo cui il costo della manodopera soggetto all’obbligo di indicazione separata di cui agli artt.41 e 108 del codice degli appalti pubblici debba riferirsi “ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili…”
TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 11.05.2026, N.848
Il costo della manodopera soggetto all’obbligo di indicazione separata di cui agli artt.41 e 108 del codice degli appalti pubblici debba riferirsi “ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili. .
“…la controinteressata, nelle giustificazioni rese il 12 settembre 2025, ha rappresentato che “i costi generali includono le “spese amministrative” e il “personale amministrativo” […]. Per quanto concerne il personale amministrativo si è proceduto a calcolare l’incidenza del costo del lavoro del personale che svolge compiti di amministrazione per l’Azienda; che può svolgere anche, sia pure in minima parte, attività di amministrazione dello specifico appalto”.
Come evidenziato dalla controinteressata nelle proprie difese, nei costi generali sono stati compresi solo i costi relativi al “personale che svolge funzioni “trasversali” o di supporto all’intera struttura aziendale, come il personale amministrativo, i coordinatori o le figure ispettive che operano su più commesse”, i quali “non sono direttamente imputabili alla singola commessa, ma costituiscono costi indiretti o spese generali dell’impresa, che vengono correttamente allocati sull’appalto calcolandone la relativa “incidenza””.
Ciò deve ritenersi conforme al principio giurisprudenziale, che si condivide, secondo cui il costo della manodopera soggetto all’obbligo di indicazione separata di cui agli artt.41 e 108 del codice degli appalti pubblici debba riferirsi “ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili” (Cons. Stato, III, 28 ottobre 2022, n.9312; V, 15 giugno 2021 n. 4635)..."



