Come devo dichiarare la presenza di segreti tecnici e industriali per sottrarre parti dell’offerta dall’accesso?

Come devo dichiarare la presenza di segreti tecnici e industriali per sottrarre parti dell’offerta dall’accesso?

Massima Sentenza

“…il diniego opposto, basato su generiche dichiarazioni di segretezza, contrasta sia con la disciplina normativa vigente: l’art. 35, comma 4, lett. a) del d. lgs. 36/2023 consente l’oscuramento della documentazione prodotta in gara e concernente l’offerta tecnica, solo in costanza di motivata e comprovata dichiarazione dell’operatore economico in ordine alla sussistenza di specifici segreti tecnici o commercialiLe argomentazioni a sostegno del rifiuto opposto dalla controinteressata e sulle quali si è appiattita l’amministrazione resistente risultano, infatti, prive di specificità e non si configurano come comprova, limitandosi ad affermazioni apodittiche; la resistente avrebbe, invece, dovuto vagliarne la fondatezza in concreto e procedere, se del caso, a consentire un accesso parziale sugli specifici documentiVaglio che, oltre ad integrare preciso obbligo di cui la stazione appaltante è gravata dalle norme di settore in quanto depositaria di poteri / doveri di amministrazione attiva, sotto altro profilo funge anche da filtro rispetto alla fase giurisdizionale, con le connesse ricadute in termini deflattivi del contenzioso giurisdizionale amministrativonella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, essendo fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza…”

TAR Campania Napoli, Sez. IV, 08.09.2025, n. 6089


Nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, essendo fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza.

"...Valga al fine evidenziare che il diniego opposto, basato su generiche dichiarazioni di segretezza, contrasta sia con la disciplina normativa vigente: l’art. 35, comma 4, lett. a) del d. lgs. 36/2023 consente l’oscuramento della documentazione prodotta in gara e concernente l’offerta tecnica, solo in costanza di motivata e comprovata dichiarazione dell’operatore economico in ordine alla sussistenza di specifici segreti tecnici o commerciali, in linea con la Direttiva 2014/24 dell’Unione Europea, come interpretata anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ( “al fine di effettuare un bilanciamento tra il divieto sancito all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 di divulgare le informazioni riservate comunicate da operatori economici con il principio generale del diritto dell’Unione a una buona amministrazione, da cui deriva l’obbligo di motivazione, un’amministrazione aggiudicatrice deve indicare chiaramente i motivi per i quali ritiene che le informazioni alle quali è chiesto l’accesso o, quanto meno, alcune di esse, siano riservate” (Corte di giustizia UE, grande sezione, 7 settembre 2021, C-927/19, §§§ 120,122 e 123), sia con il principio di trasparenza dell’attività amministrativa ex art. 97 Cost.

Le argomentazioni a sostegno del rifiuto opposto dalla controinteressata e sulle quali si è appiattita l’amministrazione resistente risultano, infatti, prive di specificità e non si configurano come comprova, limitandosi ad affermazioni apodittiche; la resistente avrebbe, invece, dovuto vagliarne la fondatezza in concreto e procedere, se del caso, a consentire un accesso parziale sugli specifici documenti (tra le altre T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV quater, 28 luglio 2025, n. 14867; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 20 maggio 2024, n. 3254, Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2021, n. 71; Cons. Stato, sez. III, 23 febbraio 2024, n. 1832) motivatamente ritenuti insuscettibili di ostensione, e non demandare tale valutazione a questo giudice, nella presente fase contenziosa; con ciò abdicando all’obbligo su di essa gravante (cfr sul punto, anche T.A.R.Abruzzo – Pescara, Sez. I, 3 settembre 2024, n.249) di svolgere il necessario preventivo vaglio di ostensibilità o meno della documentazione versata in gara dalla controinteressata. 

Vaglio che, oltre ad integrare preciso obbligo di cui la stazione appaltante è gravata dalle norme di settore in quanto depositaria di poteri / doveri di amministrazione attiva, sotto altro profilo funge anche da filtro rispetto alla fase giurisdizionale, con le connesse ricadute in termini deflattivi del contenzioso giurisdizionale amministrativo

5. Nei limiti imposti dalla sinteticità della presente motivazione, va peraltro anche posto in luce che nel caso all’esame del Collegio, restando sul piano astratto proposto dalle controinteressate e condiviso dall’Amministrazione, sarebbero difficilmente configurabili diritti o posizioni soggettive tutelabili, di segretezza tecnica o di privativa industriale in un settore, quale quello oggetto dell’appalto per cui è controversia, che attiene alla fornitura di pasti per detenuti; e ciò in ragione della natura standardizzata del servizio, vincolata da tabelle dietetiche predisposte dall’ASL e da criteri di capitolato uniformi, e dell’apporto comunque solo strumentale dell’apparato tecnologico impiegato per l’esecuzione della commessa, apoditticamente addotto in questa sede.

5.1. Osserva, infatti, al riguardo il Collegio che nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, essendo fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza: cfr. T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 11 luglio 2025, n. 833; cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 19 settembre 2024, n. 7650; T.R.G.A. Trento, 28 ottobre 2024, n. 158; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 luglio 2024, n. 4092; T.A.R. Toscana, sez. I, 6 aprile 2023, n. 355; T.A.R. Veneto, sez. I, 27 marzo 2023, n. 386; T.A.R. Liguria, sez. I, ord. 30 gennaio 2023, nn. 19-20; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 15 febbraio 2022, n. 1872; T.A.R. Piemonte, sez. II, ord. 11 ottobre 2021, n. 899);

6. Oltretutto, anche a prescindere dalle considerazioni appena esposte, merita di essere rimarcato come resti in ogni caso fermo il principio della prevalenza dell’accesso difensivo scolpito nell’art. 35, comma 5, che, in linea di continuità precettiva con il disposto di cui all’art. 53, co. 6 del d.lgs. 18 aprile 2026, n. 50, ma con il connesso recupero di tutela delle opposte posizioni di controinteresse all’ostensione, ancorato alla prova, incombente sull’operatore economico istante in sede di accesso, della necessarietà dell’accesso a fini difensivi e in relazione alle specifiche censure, impone di consentire l’accesso al concorrente quando la conoscenza dei dati sia indispensabile per la tutela giurisdizionale dei propri interessi (Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620; Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2022, n. 5641; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 11 agosto 2021, n. 9363)..."






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