Massima Sentenza
“…Dal combinato disposto delle norme di rango primario e secondario di riferimento si evince, dunque, come l’iscrizione nella White List conserva sì efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta, ma ciò a condizione che non intervengano modifiche societarie rilevanti. Tali modifiche devono, infatti, essere tempestivamente comunicate dall’operatore economico, ex art. 1 comma 55 L. n. 190/2012, alla Prefettura competente ovvero alla Prefettura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa. Ciò per la ragione sostanziale – e non certo formale – che è alla Prefettura “competente”, in ragione della sede dell’impresa, che il Legislatore ha demandato lo specifico compito di effettuare gli accertamenti antimafia previsti…Ne consegue che, ove nella pendenza del termine in parola la sede dell’impresa sia mutata, la validità dell’iscrizione, presso la Prefettura della “precedente” sede, non può più ritenersi persistente…Tali modifiche societarie, rilevanti a mente dell’art. 1 comma 55 citata L., hanno, quindi, comportato l’inefficacia dell’iscrizione della ricorrente nella White List tenuta dalla Prefettura di Verona, essendo quest’ultima divenuta non più competente – per ragioni di sede – ad effettuare le verifiche connesse alle variazioni in parola, siccome strumentali all’accertamento circa la permanenza delle condizioni previste per l’iscrizione
TAR Calabria R. Calabria, 08.09.2025, n. 605
Ove nella pendenza del termine la sede dell’impresa sia mutata, la validità dell’iscrizione, presso la Prefettura della “precedente” sede, non può più ritenersi persistente.
– delle modalità, desumibili tanto dall’art. 1 commi 52 e ss. L. n. 190/2012 quanto dal collegato D.P.C.M. 18 aprile 2013, relative all’iscrizione ed all’aggiornamento, dell’elenco, tenuto presso ciascuna Prefettura “competente”,relativo ai fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, tra cui quello di interesse (“servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti” ex lettera i-quater comma 53 dell’art. 1 citata L. n. 190/2012);
– e, dunque, delle effettive ragioni sottese alla contestata esclusione, rinvenibili nell’impugnato provvedimento, da leggersi, necessariamente, in combinato disposto con il preavviso di esclusione di cui alla nota prot. n. 183 del 27.05.2025.
8. Quanto al primo profilo, è necessario muovere dalle disposizioni normative di riferimento, secondo cui, per quanto di interesse:
- “L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede” (art. 1 comma 52 L. n. 190/2012);
- la “Prefettura competente" coincide con “la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale” (art. 1, comma 1, lett. f del D.P.C.M. 18.04.2013);
- “Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, il titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, anche per via telematica con le modalità di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione.
L'iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all'esito della consultazione della Banca dati nazionale unica se l'impresa è un soggetto ivi censito ed è possibile rilasciare immediatamente l'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 92, comma 1, del Codice antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 8.
Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica risulti che l'impresa non è tra i soggetti ivi censiti ovvero gli accertamenti antimafia siano stati effettuati in data anteriore ai dodici mesi ovvero ancora emerga l'esistenza di taluna delle situazioni di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, la Prefettura competente effettua le necessarie verifiche, anche attraverso il Gruppo interforze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003 […]” (così art. 3 citato D.P.C.M.);
- “Salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche di cui all'art. 5, l'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta” (così art. 2 comma 3 D.P.C.M. 18.04.2013);
- “L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione” (così art. 1 comma 55 L. n. 190/2012);
- “Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 1, comma 55, della legge per la comunicazione alla Prefettura competente di qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi sociali, decorre dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche...
La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 55, della legge comporta la cancellazione dall'elenco, secondo le modalità stabilite dall'art. 5” (art. 4 commi 1 e 4 citato D.P.C.M.);
– “L’impresa comunica, con le modalità di cui all’art. 3, alla Prefettura competente, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell’iscrizione, l’interesse a permanere nell’elenco. L’impresa può richiedere di permanere nell’elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali essa è iscritta.
La Prefettura competente accerta la permanenza delle condizioni previste per l’iscrizione secondo le modalità stabilite dall’art. 3.
Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, la Prefettura competente può procedere, in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza nell’elenco. In ogni caso in cui venga accertata l’insussistenza delle predette condizioni, la Prefettura competente dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la cancellazione dall’elenco, dandone comunicazione all’impresa. Allo stesso modo si procede quando sia stato accertato il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, comma 55, della legge” (così art. 5 citato D.P.C.M.).
9. Dal combinato disposto delle norme di rango primario e secondario di riferimento si evince, dunque, come l'iscrizione nella White List conserva sì efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta, ma ciò a condizione che non intervengano modifiche societarie rilevanti.
Tali modifiche devono, infatti, essere tempestivamente comunicate dall’operatore economico, ex art. 1 comma 55 L. n. 190/2012, alla Prefettura competente ovvero alla Prefettura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa.
Ciò per la ragione sostanziale – e non certo formale – che è alla Prefettura “competente”, in ragione della sede dell’impresa, che il Legislatore ha demandato lo specifico compito di effettuare gli accertamenti antimafia previsti:
– dall’art. 3 D.P.C.M. 18.04.2013, in sede di prima iscrizione;
– dall’art. 4 citato D.P.C.M. (in applicazione delle prescrizioni di cui al comma 55 dell’art. 1 L. n. 190/2012) quale diretta ed immediata conseguenza della comunicazione di “qualsiasi modifica dell’assetto proprietario o degli organi sociali”, da effettuarsi, a cura dell’impresa, entro il termine di 30 giorni decorrenti “dalla data di adozione dell’atto o dalla stipula del relativo contratto” (e non anche dalla relativa annotazione presso il Registro delle Imprese, per come preteso dalla ricorrente);
– dall’art. 5 citato D.P.C.M. in sede di Aggiornamento periodico dell’elenco, conseguente alla dichiarazione di interesse a permanere nello stesso (da depositare, a cura dell’interessata, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell’iscrizione), ovvero “in qualsiasi momento, anche a campione”.
Quanto sopra all’evidente di fine di assicurare, anche a seguito di eventuali variazioni significative in tema di prevenzione antimafia, il costante monitoraggio in ordine alla persistente sussistenza delle condizioni che legittimano l’iscrizione nell’elenco, così da conservare integra l’efficacia dell’iscrizione per l’intera annualità.
Ne consegue che, ove nella pendenza del termine in parola la sede dell’impresa sia mutata, la validità dell’iscrizione, presso la Prefettura della “precedente” sede, non può più ritenersi persistente.
10. L’applicazione dei principi sopra enucleati al caso in esame legittima, pertanto, l’esclusione della società ricorrente dalla procedura ad evidenza pubblica in esame, per come disposto dalla Stazione appaltante.
Ed invero, con atto notarile del 12.03.2025, la società ha variato la compagine societaria (cfr. atto notarile, doc. all. 9 al ricorso). Con verbale di assemblea straordinaria redatto in pari data (12 marzo 2025; Repertorio numero 72211 Raccolta numero 34259; doc. all. in atti), depositato presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano in data 17 marzo 2025 – e, quindi, ancor prima che venisse pubblicato il bando di indizione della procedura che ci occupa (19.03.2025) – e da questa registrato in data 26 marzo 2025 (cfr. visure camerali in atti), la società ricorrente ha fissato in quel di Milano la sede dell’impresa ed ha, contestualmente, modificato la composizione dell’organo di amministrazione.
Tali modifiche societarie, rilevanti a mente dell’art. 1 comma 55 citata L., hanno, quindi, comportato l’inefficacia dell’iscrizione della ricorrente nella White List tenuta dalla Prefettura di Verona, essendo quest’ultima divenuta non più competente – per ragioni di sede - ad effettuare le verifiche connesse alle variazioni in parola, siccome strumentali all’accertamento circa la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione..."



