Se l’oggetto della gara prevede anche servizi di natura intellettuale, questi devono essere calcolati tra i costi della manodopera?

Se l’oggetto della gara prevede anche servizi di natura intellettuale, questi devono essere calcolati tra i costi della manodopera?

Massima Sentenza

“…Per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzatiil fatto che servizi di siffatta natura siano prestati anche avvalendosi (nella erogazione d’un servizio di natura pur sempre intellettuale) della collaborazione di alcuni addetti non vale sic et simpliciter ad escluderne la natura intellettuale e dunque a rendere necessaria la indicazione di costi di manodopera (esclusa, appunto, per i servizi intellettuali), specie nel caso in cui, come quello in esame, neppure la lex specialis ha indicato il costo della manodoperaAnaloghe considerazioni possono essere svolte anche con riferimento all’asserito vizio di omessa indicazione del CCNL di riferimento applicato, laddove gli articoli 11 e 57 del d.lgs. n. 36/2023 prevedono l’obbligo per la stazione appaltante di individuare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente e la conseguente facoltà per l’operatore economico di indicare un differente contratto collettivo che garantisca ai lavoratori le medesime tutele, fatta salva l’ipotesi degli affidamenti aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale, per i quali non deve neanche essere presentata la clausola sociale stante la prevalenza del carattere autonomo e personale della prestazione svolta...”

TAR Lazio Roma, Sez. V, 10.09.2025, n.16146


Il fatto che servizi di siffatta natura siano prestati anche avvalendosi (nella erogazione d’un servizio di natura pur sempre intellettuale) della collaborazione di alcuni addetti non vale sic et simpliciter ad escluderne la natura intellettuale e dunque a rendere necessaria la indicazione di costi di manodopera (esclusa, appunto, per i servizi intellettuali), specie nel caso in cui, come quello in esame, neppure la lex specialis ha indicato il costo della manodopera..

"...7.2. Al riguardo, il Collegio rileva che l’appalto in questione riguarda attività prevalentemente di tipo gestionale e progettuale ad alta componente intellettuale, come risulta negli atti di gara depositati in giudizio. 

I servizi oggetto dell’appalto sono di natura prevalentemente intellettuale, poiché le Linee di attività 1,2 e 3 implicano l’elaborazione di soluzioni progettuali, attività di programmazione, gestione specialistica e controllo, le quali richiedono elevate competenze professionali e non mere attività esecutive standardizzate. 

7.3. Le attività di gestione, programmazione e supporto specialistico, comprese quelle informatiche e di progettazione sociale, richiedono prestazioni ad alto contenuto professionale, incentrate sulla capacità di elaborazione da parte del Gruppo di Lavoro di soluzioni metodologiche, specifiche e non standardizzabili. 

7.4. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che il criterio distintivo per qualificare i servizi di natura prevalentemente intellettuale sia l'impossibilità di standardizzare le prestazioni e il carattere personalizzato delle soluzioni offerte (Cons. di Stato, sez. V, 21 maggio 2024, n. 4502) rispetto ai fabbisogni di servizio espressi dalla documentazione di gara e nella fase di definizione del piano di lavoro generale della fornitura. La natura intellettuale o meno del servizio dipende infatti dalle sue (oggettive) caratteristiche intrinseche, di talché “Per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati” (Cons. Stato, III, 28 ottobre 2022, n. 9312; IV, 22 ottobre 2021, n. 7094).

7.5. In tale contesto, il fatto che servizi di siffatta natura siano prestati anche avvalendosi (nella erogazione d’un servizio di natura pur sempre intellettuale) della collaborazione di alcuni addetti non vale sic et simpliciter ad escluderne la natura intellettuale e dunque a rendere necessaria la indicazione di costi di manodopera (esclusa, appunto, per i servizi intellettuali), specie nel caso in cui, come quello in esame, neppure la lex specialis ha indicato il costo della manodopera.

Peraltro, la controinteressata indica nella propria memoria difensiva come anche il contratto in essere, aggiudicato ad un r.t.i. in cui è presente la ricorrente e del tutto similare in termini di prestazioni richieste al contratto oggetto dell’appalto posto al centro del presente gravame, ha ad oggetto servizi di natura prevalentemente intellettuale, senza l’indicazione espressa del CCNL applicabile e del costo della manodopera; la natura intellettuale del servizio non comporta, infatti, la necessità di indicare separatamente i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza (art. 108, comma 9, d. lgs. n. 36/2023).

7.6. Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riferimento all’asserito vizio di omessa indicazione del CCNL di riferimento applicato, laddove gli articoli 11 e 57 del d.lgs. n. 36/2023 prevedono l’obbligo per la stazione appaltante di individuare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente e la conseguente facoltà per l’operatore economico di indicare un differente contratto collettivo che garantisca ai lavoratori le medesime tutele, fatta salva l’ipotesi degli affidamenti aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale, per i quali non deve neanche essere presentata la clausola sociale stante la prevalenza del carattere autonomo e personale della prestazione svolta..."








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