Massima Sentenza
“…la garanzia provvisoria non tutela l’esecuzione del contratto – come fa la cauzione definitiva – ma assicura la pubblica amministrazione rispetto all’impossibilità di pervenire alla stipulazione del contratto, per causa imputabile all’offerente. Di conseguenza, il momento determinante per l’attivazione del diritto all’escussione deve farsi coincidere con il verificarsi dell’inadempimento, vale a dire con il provvedimento di esclusione dell’operatore economico dalla gara. L’esclusione definitiva dalla gara, quindi, quale provvedimento che impedisce la stipula del contratto, e non la conoscenza, da parte della Stazione appaltante, della circostanza che costituisce la causa della esclusione, rappresenta l’evento dannoso che fa decorrere il termine per l’escussione della garanzia …”
TAR Campania Napoli, Sez. IV, 02.02.2026, n.698
Il momento determinante per l’attivazione del diritto all’escussione deve farsi coincidere con il verificarsi dell’inadempimento, vale a dire con il provvedimento di esclusione dell’operatore economico dalla gara
“.. La prima censura, contenuta nei motivi aggiunti è fondata, il che consente al Collegio di prescindere dalla disamina delle ulteriori censure, contenute nel gravame, che possono ritenersi assorbite.
Sul punto, merita brevemente osservare che la garanzia provvisoria non tutela l’esecuzione del contratto – come fa la cauzione definitiva – ma assicura la pubblica amministrazione rispetto all’impossibilità di pervenire alla stipulazione del contratto, per causa imputabile all’offerente. Di conseguenza, il momento determinante per l’attivazione del diritto all’escussione deve farsi coincidere con il verificarsi dell’inadempimento, vale a dire con il provvedimento di esclusione dell’operatore economico dalla gara. L'esclusione definitiva dalla gara, quindi, quale provvedimento che impedisce la stipula del contratto, e non la conoscenza, da parte della Stazione appaltante, della circostanza che costituisce la causa della esclusione, rappresenta l'evento dannoso che fa decorrere il termine per l'escussione della garanzia.
Ciò detto, nel caso di specie il Comune ha preteso di far coincidere l’inadempimento, con il momento in cui è venuto a conoscenza della circostanza, che era stata rappresentata dal Ministero con nota del 7 maggio 2025, così indebitamente anticipando l’escussione della garanzia, rispetto all’esclusione della ricorrente dalla gara, avvenuta il 18 giugno 2025. Per tale assorbente ragione, i motivi aggiunti vanno accolti, con annullamento del provvedimento in esso impugnato….”



