L’omessa produzione del DGUE può essere oggetto di soccorso istruttorio?

L’omessa produzione del DGUE può essere oggetto di soccorso istruttorio?

Massima Sentenza

“…L’interpretazione dell’art. 101 sostenuta dal primo Giudice si pone in flagrante contrasto con la lettera della disposizione (nel senso sopra esposto di interpretazione letterale) e con i principi del risultato e della fiducia. L’art. 2 del Codice dei contratti, il “principio della fiducia” è un esempio lampante di meta principio cioè uno di quei principi che riguardano, in senso lato, il funzionamento della “macchina del diritto”. E l’art. 101 è una regola (un insieme di regole) che concretizza i principi della fiducia e del risultato e ha la funzione di evitare di giungere a risultati del tutto irragionevoli volti a penalizzare senza alcuna utilità un operatore economico che ha commesso un errore agevolmente emendabile…”

Cons. St., Sez. V, 23.02.2026, n. 1438


Nella Relazione illustrativa al Codice è precisato che la disciplina contemplata dall’art. 101 muove da un approccio sostanziale, volto ad evitare che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da un eccessivo formalismo, tale da pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara. Chiave interpretativa della disposizione è pertanto la leale collaborazione delle parti.

"...Secondo l’appellante, l'attivazione del soccorso istruttorio integrativo (o completivo) da parte della Stazione appaltante – volta all’acquisizione della documentazione mancante ai fini dell’integrazione sostanziale del DGUE – si colloca in piena aderenza al disposto dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023.

9. Con memoria depositata il 15 settembre 2025 …S.p.A. ha contestato tutto l’impianto argomentativo dell’appellante.

10. Invitalia, con memoria depositata il 16 settembre 2025, assumendo l’erroneità della sentenza del TAR, ha argomentato con ampi svolgimenti circa la correttezza del suo operato; nel ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio nei confronti del RTI …, in particolare, di …, non sarebbe stata in alcun modo lesa la par condicio dei concorrenti, avendo utilizzato tale rimedio al solo fine di sopperire a lacune della documentazione amministrativa presentata dal medesimo RTI che, tuttavia, non rilevavano ai fini della valutazione dell’offerta dell’originario aggiudicatario. 

11. La questione da risolvere è una sola: l’interpretazione dell’art. 101 del Codice dei contratti pubblici.

12. Secondo il TAR “La formulazione dell’art. 101 cit. sembra non consentire più di ritenere sanabile l’omessa produzione del D.G.U.E.

8.1. – Il dato letterale – e la riconosciuta primazia del relativo criterio interpretativo – non pare superabile, per tale specifico profilo, a meno di volerne disconoscere completamente la valenza precettiva, dando la norma pro non scripta.

8.2. – Risulta ragionevole, in definitiva, riconoscere che è stato codificato, a fronte dell’inequivoco dato di diritto positivo, un limite “quantitativo” del “soccorso integrativo/completivo” ex art. 101, comma 2, lett. a), cit., operante sul piano dell’oggetto, dato dall’impossibilità di avvalersi dell’istituto allo scopo di supplire all’omessa produzione del D.G.U.E, posto che l’integrazione istruttoria, per come normata, logicamente presuppone l’esistenza, per quanto qui di interesse, di un D.G.U.E. che ha formato oggetto di trasmissione alla S.A., potendo essa avere ad oggetto, come detto, “ogni elemento mancante” della “documentazione trasmessa […] con il documento di gara unico europeo” e non – quindi – il D.G.U.E. stesso.

8.3. – La radicalità della carenza costituita dall’integrale omissione della produzione del D.G.U.E. (equiparata alla mancata presentazione della domanda di partecipazione) sembra precludere, dunque, nel rinnovato impianto codicistico – per scelta esplicita del Legislatore che, diversamente da quanto obiettato dalla difesa della controinteressata, non presenta, ad avviso del Collegio, profili di criticità rispetto a quanto stabilito dall’art. 56, comma 3, Direttiva 2014/24/UE stante la “salvezza” di una “disposizione contraria del diritto nazionale” ivi contenuta – la legittima attivazione, in casi del genere, del soccorso istruttorio”.

13. Si tratta di conclusioni che il Collegio non può condividere perché frutto di un equivoco sulla natura stessa del DGUE e sul perimetro del soccorso istruttorio.

14. Il DGUE è una autodichiarazione standardizzata che consente agli operatori economici di dimostrare il possesso dei requisiti per partecipare a una gara d’appalto. È stato introdotto dalla Direttiva 2014/24/UE come ESPD (European single procurement document) e ha sostituito gran parte della documentazione tradizionale, con l’obiettivo di semplificare gli oneri amministrativi sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici. Si tratta di una semplificazione e non di un ostacolo. Con il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione europea, l’operatore economico deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II (artt. 94 e 95, d.lgs. n. 36/2003) e di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale. Il documento di gara unico europeo contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante in merito alle cause di esclusione automatiche e non automatiche da dichiarare. Il modello di formulario per il DGUE è stato adottato con Reg. (CE) 5 gennaio 2016, n. 2016/7/UE e pubblicato sulla nella GUUE del 6 gennaio 2016. In seno alle istruzioni che accompagnano il predetto Regolamento è stata consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l’utilizzo del DGUE per spiegare, nel dettaglio, le norme del diritto nazionale rilevanti in materia.

5. Il soccorso istruttorio è uno strumento di leale collaborazione con cui la stazione appaltante chiede al concorrente, in presenza di carenze formali e ferma l’immodificabilità della propria offerta, di sanare, integrare o chiarire la documentazione presentata in gara. Esso costituisce espressione di sovraordinati principi di matrice europea, quali tutela della concorrenza, massima partecipazione e proporzionalità e mira ad evitare che eventuali irregolarità o inadempimenti, meramente estrinseci, possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, e ciò anche nell’interesse della stessa stazione appaltante, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore per vizi procedimentali facilmente emendabili (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 marzo 2017, n. 975).

16. Il fine della gara è quello di tutelare la massima concorrenza nel mercato, selezionando la migliore offerta in rapporto alle concrete esigenze della stazione appaltante; la gara deve premiare il merito degli operatori economici, stimolandone efficienza e innovazione. Non ha la funzione di rallentare la missione degli apparati pubblici. Gli errori, le omissioni dichiarative e documentali che non intaccano le garanzie sostanziali (il possesso dei requisiti prescritti dalla legge di gara), in quanto non alterano in alcun modo il leale confronto competitivo, non avvantaggiano nessun concorrente a discapito degli altri e pertanto non possono avere portata espulsiva (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2022, n. 1308; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 295).

17. Il soccorso istrutorio, introdotto dall’art. 27, Dir. 71/305/CEE in materia di coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, oggi è disciplinato dall’art. 56, par. 3, Dir. 2014/24/UE secondo cui “Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza”. Il soccorso istruttorio può quindi essere attivato non solo per chiarire, ma anche per integrare e completare le informazioni o la documentazione di gara – prevedendo come unico limite il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.

18. La Corte di Giustizia ha tracciato i confini dell’istituto precisando che:

a) il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza ostano a qualsiasi forma di trattativa o di negoziato tra l’amministrazione aggiudicatrice e i concorrenti nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica;

b) in linea di principio, un’offerta non può essere modificata dopo il suo deposito, né su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice né dell’offerente (Corte di Giustizia UE, 29 marzo 2012, C-599/10, SAGELV Slovensko e a.; Corte di Giustizia UE 10 ottobre 2013, C-336/12, Manova);

c) la richiesta di chiarimenti deve essere rivolta in modo equivalente a tutti gli offerenti che si trovano nella stessa situazione e deve riguardare tutti i punti dell’offerta che richiedono un chiarimento (Corte di Giustizia UE 11 maggio 2017, C-131/16, Archus e Gama);

d) nell’esercizio di tale potere, l’amministrazione aggiudicatrice deve trattare i candidati in maniera uguale e leale, di modo che, all’esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest’ultima, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è stata rivolta (Corte di Giustizia UE 11 maggio 2017, C-131/16, Archus e Gama);

e) la richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione che la disciplina di gara richiedeva a pena di esclusione, posto che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad osservare rigorosamente i criteri da essa stessa fissati (Corte di Giustizia UE 6 novembre 2014, C-42/13, Cartiera dell’Adda; Corte di Giustizia UE 10 novembre 2016, C-199/15, Ciclat; Corte di Giustizia UE 28 febbraio 2018, C-523/16 e C-536/16, MA.T.I. SUD S.p.a.);

f) la richiesta di chiarimenti, e dunque l’attivazione del soccorso istruttorio, è ammissibile in presenza di carenze informative e documentali non richieste a pena di esclusione dalla stessa amministrazione (Corte di Giustizia UE 2 giugno 2016, C-27/15, Pizzo Pippo e aa.);

g) la richiesta di chiarimenti non può condurre, da parte dell’offerente interessato, alla presentazione di una nuova offerta (Corte di Giustizia UE 29 marzo 2012, SAGELV Slovensko e a., C-599/10);

h) eventuali integrazioni o correzioni all’offerta possono essere eccezionalmente consentite, ma ciò solo ove non conducano ad una modifica sostanziale della offerta medesima e siano quindi finalizzate ad eliminare errori materiali manifesti (Corte di Giustizia UE 11 maggio 2017, C-131/16, Archus e Gama).

19. Il soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei contratti pubblici ha visto accresciuta la propria centralità. A differenza del Codice previgente è stata inserita una autonoma e più articolata disposizione e ne è stato ampliato l’ambito, la portata e le funzioni. Nella Relazione illustrativa al Codice è precisato che la disciplina contemplata dall’art. 101 muove da un approccio sostanziale, volto ad evitare che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da un eccessivo formalismo, tale da pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara. Chiave interpretativa della disposizione è pertanto la leale collaborazione delle parti.

20. La sentenza impugnata non può essere condivisa perché:

a) travisa la stessa natura del DGUE che è un’autodichiarazione che ha funzione semplificativa degli oneri amministrativi richiesti per la partecipazione alla gara;

b) in un quadro fattuale come quello che si evince dalla documentazione in atti, l’attivazione del soccorso istruttorio era dovuta.

21. Un passaggio della sentenza impugnata è particolarmente significativo: “Il dato letterale – e la riconosciuta primazia del relativo criterio interpretativo – non pare superabile, per tale specifico profilo, a meno di volerne disconoscere completamente la valenza precettiva, dando la norma pro non scripta”. 

22. Il primo Giudice, e così la ricorrente in primo grado (v. pagina 3 della memoria depositata il 26 novembre 2025), mostrano di considerare l’interpretazione letterale come la riproduzione, la iterazione sine glossa, della disposizione interpretata, quasi che l’interprete abbia identificato il significato del testo senza interpretazione. Questo concetto di interpretazione si riflette in quella direttiva metodologica che si esprime nelle massime “in claris non fit interpretatio” e/o “interpretatio cessat in claris”. La massima “in claris non fit interpretatio” non solo sottintende un concetto ristretto di interpretazione (interpretazione come soluzione di dubbi intorno al significato), ma cela una antica regola di interpretazione che chi fa propria accredita come unico significato corretto — almeno relativamente a testi “chiari” — quello che si afferra intuitivamente in virtù delle proprie competenze linguistiche. Tale approccio si regge sulla (tacita) assunzione che i testi normativi — almeno quando non siano oscuri od equivoci — incorporino un significato oggettivo suscettibile di accertamento. Ma anche a voler ammettere (e così non è) un tale concetto ristretto di interpretazione, il testo normativo di cui si discute è comunque chiarissimo, anche prima facie, in senso contrario rispetto a quanto fatto proprio dal primo Giudice: “integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo”. È utilizzata la congiunzione “o”, con valore disgiuntivo, che serve a coordinare due frammenti dell’enunciato avvertiti come alternativi. Coglie nel segno l’appellante, laddove afferma che, presentata la domanda di partecipazione alla gara a firma congiunta di mandante e mandataria, ricorrevano pienamente i presupposti richiesti dalla stessa formulazione letterale disposizione per l’attivazione del soccorso istruttorio ai fini dell’integrazione della documentazione mancante. 

23. Va poi osservato che l’art. 101 del Codice dei contratti pubblici estende, fino al confine non valicabile costituito dall’art. 56, par. 3, Direttiva 2014/24/UE, il perimetro del soccorso istruttorio. E non è ragionevolmente sostenibile affermare che la disposizione abbia svolto una operazione contraria ponendo “un limite “quantitativo” del “soccorso integrativo/completivo” ex art. 101, comma 2, lett. a), cit., operante sul piano dell’oggetto, dato dall’impossibilità di avvalersi dell’istituto allo scopo di supplire all’omessa produzione del D.G.U.E, posto che l’integrazione istruttoria, per come normata, logicamente presuppone l’esistenza, per quanto qui di interesse, di un D.G.U.E. che ha formato oggetto di trasmissione alla S.A., potendo essa avere ad oggetto, come detto, “ogni elemento mancante” della “documentazione trasmessa […] con il documento di gara unico europeo” e non – quindi – il D.G.U.E. stesso”

24. Molto più semplicemente, l’art. 101, disciplina in modo compiuto l’istituto del soccorso istruttorio che obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241/1990), ad una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l’azione dei soggetti pubblici. Con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, esso si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa.

In tale prospettiva, la regola – che traduce operativamente un canone di leale cooperazione e di reciproco affidamento tra le stazioni appaltanti o gli enti concedenti e gli operatori economici (cfr. art. 1, comma 2 bis legge n. 241/1990) – ha visto riconosciuta (ed accresciuta) la sua centralità nel nuovo Codice dei contratti pubblici il quale, per un verso, come già osservato, vi dedica una autonoma disposizione e, per altro verso, ne amplifica l’ambito, la portata e le funzioni, superando, altresì, talune incertezze diffusamente maturate nella prassi operativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).

25. Il Collegio non può che condividere, in particolare, un passaggio del ricorso in appello, punto 6, pagina 11, laddove si legge: “(…) l’assenza del “contenitore” in presenza di parte del “contenuto” non può assurgere a motivo legittimo di esclusione automatica dell’intero raggruppamento”. Peraltro, tale argomento speso dall’appellante non può certo considerarsi “nuovo” (contrariamente a quanto sostenuto da … S.p.A. nella memoria depositata il 15 settembre 2025) tenuto conto che la vicenda controversa ruota tutta intorno all’interpretazione dell’art. 101 del Codice dei contratti pubblici e che le (ovvie) considerazioni intorno alla natura e al contenuto del DGUE, lungi dal costituire elementi nuovi, non fanno altro che argomentare in ordine al perimetro di applicazione dello stesso art. 101.

26. Oltre ad aver spiegato nella Relazione di accompagnamento al Codice la portata del “nuovo” soccorso istruttorio, il Codice stesso ha anche dettato principi negli articoli da 1 a 12 che devono avere un ruolo particolare in un’argomentazione giuridica. Tale ruolo può consistere, nell’uso di una norma ai fini della decisione di un caso o nell’influenza che quella norma esercita sull’interpretazione o sull’applicazione di altre norme. Si tratta di principi espressi, qualificati come tali dalla stessa autorità normativa che li ha formulati e che sono impiegati proprio per l’interpretazione delle disposizioni del Codice, così da ottenere un sistema tendenzialmente armonioso.

27. L’interpretazione dell’art. 101 sostenuta dal primo Giudice si pone in flagrante contrasto con la lettera della disposizione (nel senso sopra esposto di interpretazione letterale) e con i principi del risultato e della fiducia. L’art. 2 del Codice dei contratti, il “principio della fiducia” è un esempio lampante di meta principio cioè uno di quei principi che riguardano, in senso lato, il funzionamento della “macchina del diritto”. E l’art. 101 è una regola (un insieme di regole) che concretizza i principi della fiducia e del risultato e ha la funzione di evitare di giungere a risultati del tutto irragionevoli volti a penalizzare senza alcuna utilità un operatore economico che ha commesso un errore agevolmente emendabile..."
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