Massima Sentenza
“… nella regolamentazione delle “fasi delle procedure di affidamento”, l’art.17, comma 5, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, prevede espressamente che l’aggiudicazione possa essere disposta solo dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo alla aggiudicataria […]. Nella Relazione illustrativa al codice è ulteriormente precisato che l’aggiudicazione viene disposta dall’organo competente della stazione appaltante o ente concedente dopo avere effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario. La riferita disposizione consente, quindi, di sciogliere ogni dubbio esegetico […] dovendosi escludere che possa aggiudicarsi un appalto prima che si sia effettuata la positiva verifica dei requisiti in capo alla aggiudicataria in pectore…”
L’antescritta normativa è quindi inequivoca nel disporre che sia l’esecuzione anticipata che quella d’urgenza presuppongano l’avvenuta verifica dei requisiti dell’aggiudicatario (ex art. 50 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023).
"... Con il primo motivo, parte ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 17, comma 5, D. lgs. n. 36/2023. Nello specifico, la Stazione appaltante, disponendo l’aggiudicazione della gara in favore della Cooperativa controinteressata senza la preventiva verifica dei requisiti e “sotto riserva di legge”, avrebbe disatteso la sequenza procedimentale prevista dalla suddetta norma.
Sul punto, affermano la Stazione appaltante e la controinteressata che, con la Delibera Presidenziale n. 24 del 13 ottobre 2025, la gara sarebbe stata legittimamente aggiudicata in applicazione dell’art. 17, commi 8 e 9, D. lgs. n. 36/2023, in considerazione del rischio di perdita del finanziamento dell’Unione Europea (nello specifico del FEAMPA, ossia del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura).
Nella Determina oggetto di impugnazione, la Stazione appaltante ha precisato di essere stata ammessa ai benefici della Priorità 3 del PN FEAMPA 2021-2027, essendosi collocata al sesto posto della Graduatoria definitiva e dell’Elenco delle domande ammissibili al Sostegno Preparatorio relativi alle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo dei Gruppi di Azione Locale della Pesca (GAL della Pesca), approvata con D.D.G. n. 1106/PESCA del 19 dicembre 2023.
In data 19 aprile 2024, “al fine di accelerare le procedure di avvio delle attività previste nella strategia di sviluppo locale approvata”, è stata sottoscritta la Convenzione tra l’Amministrazione regionale e il GALP/GAC, il cui art. 11 prevede il cronoprogramma di spesa minima da rendicontare.
Dunque, richiamato l’art. 17 D. lgs. n. 36/2023 e “visto che è necessario presentare il SAL n. 1 entro il 31 ottobre 2025 in ottemperanza all’art. 11 della convenzione sottoscritta con l’O.I., e che le verifiche già intraprese non consentono di rispettare i termini sopra indicati e quindi si è nella impossibilità di erogare le previste anticipazioni per la gara di riferimento”, la Stazione appaltante ha decretato “di dare mandato all’Ufficio di Piano di procedere all’aggiudicazione sotto riserva di legge all’operatore economico Nottetempo Società Cooperativa”.
5.1.1 Il motivo di impugnazione è fondato.
5.1.2. Ai sensi dell’art. 17, comma 5, D. lgs. n. 36/2023, “l’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.
Oltre al già chiaro dato letterale, va evidenziato che la giurisprudenza amministrativa risulta orientata nel senso che, “nella regolamentazione delle “fasi delle procedure di affidamento”, l’art.17, comma 5, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, prevede espressamente che l’aggiudicazione possa essere disposta solo dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo alla aggiudicataria [...]. Nella Relazione illustrativa al codice è ulteriormente precisato che l’aggiudicazione viene disposta dall’organo competente della stazione appaltante o ente concedente dopo avere effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario. La riferita disposizione consente, quindi, di sciogliere ogni dubbio esegetico [...] dovendosi escludere che possa aggiudicarsi un appalto prima che si sia effettuata la positiva verifica dei requisiti in capo alla aggiudicataria in pectore” (T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 28.04.2025, n. 770; in termini, TAR Sicilia - Palermo, Sez. II, 15.04.2024, n. 1281).
Lo stesso principio è stato ribadito anche dall’ANAC, che, proprio con riguardo all’art. 17, comma 5, del nuovo Codice degli appalti, ha affermato che: “Il legislatore ha quindi voluto esplicitare l’obbligo per la stazione appaltante di svolgere gli opportuni accertamenti in ordine al reale possesso dei requisiti di partecipazione, prima dell’aggiudicazione e della successiva stipula del contratto. Pertanto, «Alla luce delle previsioni sopra richiamate [art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023] …. è possibile procedere all’aggiudicazione solo DOPO che la stazioni appaltante abbia verificato il possesso dei requisisti in capo all’offerente (…)» (Parere MIT n. 2075/2023)” (Parere ANAC, 15.11.2023, n. 57, richiamato da T.A.R. Campobasso, sez. I, 5 gennaio 2026, n. 13; si vedano anche: T.A.R. Catanzaro, sez. I, 28 aprile 2025, n. 770; T.A.R. Salerno, sez. II, 20 novembre 2024, n. 2226; T.A.R. Palermo, sez. II, 15 aprile 2024, n. 1281).
5.1.3. Non consentono di pervenire a diverse conclusioni i commi 8 e 9 dell’art. 17 D. lgs. n. 36/2023, richiamati dalla S.A. al fine di sostenere la legittimità del proprio operato.
In particolare, in data 8 novembre 2025, la Stazione appaltante ha provveduto alla “formale consegna dei servizi in via d’urgenza e sotto riserve di legge”, richiamando la Determina n. 24/2025, avente ad oggetto “l’aggiudicazione definitiva sotto riserva di legge”, ove vengono esplicitate le seguenti ragioni di urgenza: “a) rispetto del cronoprogramma di spesa minima da rendicontare come da art. 11 della convenzione stipulata con l’O.I. in data 19/04/25; b) consegna ai sensi dell’art. 17 comma 9 del d. Lgs. 36.2023”.
Le ragioni di urgenza risiederebbero, quindi, nel rischio di perdita dei finanziamenti da parte dell’Unione Europea e, nello specifico, del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura.
Tuttavia, le predette norme dispongono che: “fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9” (comma 8) e che “l’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea” (comma 9).
L’antescritta normativa è quindi inequivoca nel disporre che sia l’esecuzione anticipata che quella d’urgenza presuppongano l’avvenuta verifica dei requisiti dell’aggiudicatario (ex art. 50 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023) e, comunque, un provvedimento formale dell’Amministrazione che esterni compiutamente le ragioni di pubblico interesse o di urgenza giustificanti l’esecuzione anticipata o d’urgenza (così, T.A.R. Napoli, sez. IX, 23 ottobre 2025, n. 6898).
E infatti, il menzionato art. 50, comma 6, D. lgs. n. 36/2023 prevede che: “dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione”...."



