Massima Sentenza
“pur non adottando formalmente la propria decisione, ne determina univocamente i contenuti sostanziali attraverso un particolare comportamento ovvero gestendo fasi istruttorie a cui sensatamente non può essere data altra lettura, intenzione o volontà che non sia quella di corrispondente provvedimento formale, tuttavia non adottato” (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 gennaio 2025, n. 237). In altre parole, si è in presenza di un “provvedimento amministrativo implicito” quando emerga senza perplessità un collegamento tra l’atto adottato o la condotta tenuta dall’Amministrazione e la determinazione che da questi si pretende di ricavare, onde quest’ultima sia l’unica conseguenza ragionevolmente possibile della presupposta manifestazione di volontà…la pubblicazione dell’offerta in forma segretata non può infatti che essere interpretata come implicito accoglimento della richiesta stessa, ponendo la ricorrente nelle condizioni di conoscere le ragioni sostanziali della determinazione implicita di non rendere disponibili alcune parti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, atteso che le parti oscurate sono agevolmente ricavabili dal confronto fra i due documenti in esame…”
La pubblicazione dell’offerta in forma segretata non può infatti che essere interpretata come implicito accoglimento della richiesta stessa.
"... Devono infatti rammentarsi gli stringenti limiti di configurabilità del provvedimento implicito, ammesso in casi eccezionali, in deroga ai principi di tassatività e nominatività del provvedimento, allorquando la P.A. “pur non adottando formalmente la propria decisione, ne determina univocamente i contenuti sostanziali attraverso un particolare comportamento ovvero gestendo fasi istruttorie a cui sensatamente non può essere data altra lettura, intenzione o volontà che non sia quella di corrispondente provvedimento formale, tuttavia non adottato” (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 gennaio 2025, n. 237). In altre parole, si è in presenza di un "provvedimento amministrativo implicito" quando emerga senza perplessità un collegamento tra l'atto adottato o la condotta tenuta dall'Amministrazione e la determinazione che da questi si pretende di ricavare, onde quest'ultima sia l'unica conseguenza ragionevolmente possibile della presupposta manifestazione di volontà.
Facendo applicazione di tali principi si è ad esempio escluso che possa ravvisarsi una decisione implicita di oscuramento, con conseguente applicazione del rito speciale, a fronte della mera comunicazione dell’aggiudicazione “da cui non trapeli né la richiesta di oscuramento né alcun elemento in tal senso. Una diversa interpretazione, oltre a collidere con il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, finirebbe per contrastare con la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche, che mira ad evitare ricorsi al buio, onerando i concorrenti di un’immediata reazione giudiziaria, di cui probabilmente non vi è neppure un’effettiva necessità, laddove, sia pure successivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione, a fronte di una mera richiesta, l’Amministrazione provveda all’ostensione della documentazione di gara richiesta” Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384; in senso analogo cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620).
4.6.2. Del tutto differente appare, ad avviso del Collegio, la fattispecie de qua agitur, in cui l’amministrazione, contestualmente all’aggiudicazione, ha proceduto alla pubblicazione, in uno con l’offerta parzialmente oscurata, della richiesta di oscuramento dell’aggiudicataria (cfr. file “offerta secretata agg pubb il 5.9.25” depositato agli atti dal Comune; cfr. anche memoria del 13 febbraio 2025, ove si richiama “la dichiarazione, resa in sede di gara e pubblicata insieme all’offerta parzialmente oscurata già in data 5.9.2025”).
Stante l’ostensione della richiesta di oscuramento, la pubblicazione dell’offerta in forma segretata non può infatti che essere interpretata come implicito accoglimento della richiesta stessa, ponendo la ricorrente nelle condizioni di conoscere le ragioni sostanziali della determinazione implicita di non rendere disponibili alcune parti dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, atteso che le parti oscurate sono agevolmente ricavabili dal confronto fra i due documenti in esame (in termini, con riferimento ad una fattispecie parzialmente analoga, Consiglio di Stato sez. III, 22 gennaio 2025, n. 474, che conferma TAR Abruzzo, sez. I, n. 470/2024).
4.7. Tirando le fila, vista la presenza di una determinazione della stazione appaltante, sia pure implicita, di accoglimento dell’istanza di oscuramento, l’interessata avrebbe dovuto proporre ricorso entro i termini e con le modalità di cui all’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, di modo che la mancata (tempestiva) impugnazione di tale provvedimento determina la irricevibilità per tardività del ricorso..."



