Massima Sentenza
“…l’operatore poteva scegliere il contratto collettivo da applicare alla commessa a condizione che esso fosse stato coerente con l’oggetto dell’appalto, l’art. 11 del Codice cambia radicalmente prospettiva. Come chiarito dalla relazione illustrativa sull’articolo 11, il baricentro per la scelta del CCNL non è più l’attività prevalente dell’impresa (ex art. 2070 cod. civ.), bensì «le prestazioni oggetto dell’appalto da eseguire». Ne consegue la piena legittimità della scelta di optare per un unico contratto ove questo rifletta la natura prevalente o assorbente delle lavorazioni complessivamente messe a gara:..la stazione appaltante indica il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto e, a fronte di tale indicazione, all’operatore economico sono “date due possibilità in sede di presentazione dell’offerta: applicare il CCNL individuato dalla stazione appaltante oppure applicare un diverso CCNL, però provando che quest’ultimo offra garanzie equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante” (Cons. Stato, n. 9510/2025). Il sistema così delineato, quindi, restringe lo spazio di libertà negoziale dell’impresa a favore di una maggiore protezione dei lavoratori”…Tale approccio trova peraltro conferma nella recente introduzione dell’art. 11, comma 2-bis, del Codice (ad opera del d.lgs. n. 208/2024). Sebbene tale novella non sia applicabile alla presente procedura ratione temporis, essa si inserisce pienamente nel solco dell’interpretazione qui sostenuta, assumendo una rilevante valenza chiarificatrice del sistema. Il legislatore, nel circoscrivere l’obbligo di indicazione di una pluralità di contratti alle sole ipotesi di attività autonome eccedenti la soglia del 30%, ha infatti esplicitato ex post un principio già insito nell’art. 11: ovvero quello secondo cui, al di sotto di tale soglia, l’individuazione del CCNL rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, la quale può legittimamente optare per i contratti più pertinenti al nucleo essenziale dell’appalto…”
Al di fuori delle attività autonome eccedenti la soglia del 30%, l’individuazione del CCNL rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, la quale può legittimamente optare per i contratti più pertinenti al nucleo essenziale dell’appalto.
“….8.2 Stante tale quadro normativo di riferimento va rilevata, anzitutto, l’infondatezza della tesi di parte ricorrente secondo la quale l’articolo 11 del Codice imporrebbe di indicare tanti contratti collettivi quanti sono quelli coinvolti nelle lavorazioni dell’appalto. L’articolo 11, difatti, come appena visto, onera espressamente la stazione appaltante di indicare il paradigma contrattuale di riferimento (comma 2) basandosi sulla prevalenza e sulla natura delle prestazioni (comma 1) oggetto dell’appalto o della concessione.
Va al riguardo evidenziato che il nuovo codice appalti ha innovato profondamente il regime normativo che riguarda la scelta del contratto collettivo applicabile negli appalti. Invero, mentre nel vigore del precedente regime, l’operatore poteva scegliere il contratto collettivo da applicare alla commessa a condizione che esso fosse stato coerente con l’oggetto dell’appalto, l’art. 11 del Codice cambia radicalmente prospettiva. Come chiarito dalla relazione illustrativa sull’articolo 11, il baricentro per la scelta del CCNL non è più l’attività prevalente dell’impresa (ex art. 2070 cod. civ.), bensì «le prestazioni oggetto dell’appalto da eseguire». Ne consegue la piena legittimità della scelta di optare per un unico contratto ove questo rifletta la natura prevalente o assorbente delle lavorazioni complessivamente messe a gara.
Nel sistema così delineato la stazione appaltante indica il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto e, a fronte di tale indicazione, all’operatore economico sono “date due possibilità in sede di presentazione dell’offerta: applicare il CCNL individuato dalla stazione appaltante oppure applicare un diverso CCNL, però provando che quest’ultimo offra garanzie equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante” (Cons. Stato, n. 9510/2025). Il sistema così delineato, quindi, restringe lo spazio di libertà negoziale dell'impresa a favore di una maggiore protezione dei lavoratori”(cfr. T.a.r. Toscana - Firenze, n. 1584/2025; T.a.r. Campania - Napoli, n. 7073/2025).
Tale approccio trova peraltro conferma nella recente introduzione dell’art. 11, comma 2-bis, del Codice (ad opera del d.lgs. n. 208/2024). Sebbene tale novella non sia applicabile alla presente procedura ratione temporis, essa si inserisce pienamente nel solco dell'interpretazione qui sostenuta, assumendo una rilevante valenza chiarificatrice del sistema. Il legislatore, nel circoscrivere l'obbligo di indicazione di una pluralità di contratti alle sole ipotesi di attività autonome eccedenti la soglia del 30%, ha infatti esplicitato ex post un principio già insito nell’art. 11: ovvero quello secondo cui, al di sotto di tale soglia, l'individuazione del CCNL rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, la quale può legittimamente optare per i contratti più pertinenti al nucleo essenziale dell'appalto.
La validità delle presenti conclusioni non è posta in discussione dal richiamo, effettuato da parte ricorrente, alle indicazioni operative contenute nel contributo n. 21/2024 del CNEL. Detto contributo, difatti, se da un lato prevede che in presenza di attività plurime tra loro autonome «la pubblica Amministrazione potrà vincolare l’operatore economico ad applicare tanti contratti collettivi (…) quante sono le attività oggetto del contratto di appalto», dall’altro chiarisce che se le prestazioni sono «strumentalmente connesse perché dirette al conseguimento della medesima finalità produttiva oppure qualora alcune di queste abbiano solo carattere complementare, (…) il contratto collettivo applicabile è quello relativo all’attività “prevalente”».
Che il predetto contributo CNEL non supporti l’interpretazione di parte ricorrente è confermato dal passaggio in cui lo stesso fornisce anche un’evidenza applicativa del criterio, osservando quanto segue: «si ipotizzi che la Pubblica Amministrazione voglia edificare una scuola (…) l’attività da eseguire riguarda non solo l’edificazione della struttura ma anche l’installazione degli infissi. (…) trattandosi di due attività tra loro connesse (perché finalizzate al medesimo risultato, cioè la costruzione di un edificio), la Pubblica Amministrazione ben potrebbe prevedere nel bando di gara che il CCNL da applicare ai sensi dell’art. 11, comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 sia quello relativo all’attività prevalente oggetto del contratto di appalto, che in questo caso sarebbe rappresentato dall’attività di edificazione; in questo senso, allora, l’impresa aggiudicataria potrà applicare il CCNL imprese edili e affini e cooperative per definire il trattamento economico e normativo anche dei lavoratori che si occuperanno dell’installazione degli infissi».
Il richiamato contributo del CNEL conferma la ricostruzione sin qui prospettata e contraddice la tesi di parte ricorrente: compete alla stazione appaltante il potere di individuazione del CCNL di riferimento. Nell'ambito di tale potere discrezionale, pur potendosi ipotizzare l'individuazione da parte della stazione appaltante di più contratti in presenza di prestazioni autonome e rilevanti, l'indicazione di un unico CCNL deve ritenersi pienamente legittima laddove le attività siano finalisticamente collegate e sia ravvisabile un contratto prevalente al quale le diverse lavorazioni oggetto dell’appalto possano essere ricondotte. Nel caso di specie, attesa la prevalenza dell'attività edilizia, la scelta operata dalla lex specialisdi indicare il solo CCNL Edilizia si palesa come pienamente ragionevole e conforme alla ratio normativa...".



