Copiare l’offerta tecnica di altri concorrenti costituisce causa di esclusione?

Copiare l’offerta tecnica di altri concorrenti costituisce causa di esclusione?

Massima Sentenza

“..l’aver “copiato” parte di un’offerta tecnica di altri concorrenti in una diversa gara pubblica, salvo che ciò non afferisca a “segreti tecnici o commerciali” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, I, n. 598/2022), non costituisce causa di esclusione di un operatore dalla gara, essendo invero fisiologico, nella dinamica concorrenziale, che ogni partecipante arricchisca le proprie metodologie operative anche grazie al confronto con gli altri competitor e sulla base di passate esperienze …”

TAR Puglia Lecce, Sez. II, 08.04.2026, n.552


L’aver “copiato” parte di un’offerta tecnica di altri concorrenti in una diversa gara pubblica, salvo che ciò non afferisca a “segreti tecnici o commerciali”, non costituisce causa di esclusione di un operatore dalla gara

“…2. Invero, una informazione può essere considerata “fuorviante” qualora, senza ricadere nell’oggettiva falsità di quanto viene dichiarato dall’operatore, si caratterizza comunque per una parziale equivocità del suo contenuto, essendo la stessa finalizzata a uno scopo lato sensu ingannevole, poiché volta ad incidere in maniera apprezzabile sul processo valutativo-decisionale della Stazione appaltante, alterandone il momento formativo, elaborativo o conclusivo.

Nel caso di specie, tuttavia, alla luce delle specifiche contestazioni sollevate da parte attrice, non può ritenersi, già concettualmente in via astratta, che l’offerta tecnica della -OMISSIS- presenti le suddette caratteristiche, considerato che i contenuti di tale proposta, anche nelle parti asseritamente fatte oggetto di un presunto “plagio” ad opera della concorrente, non avrebbero comunque alcuna portata “equivoca” o “ingannatoria” per la Stazione appaltante rispetto agli elementi offerti dalla partecipante.

Del resto, ciò di cui si duole realmente parte ricorrente in questa sede – e che la stessa intende erroneamente di voler sussumere nell’alveo di una condotta rilevante ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 – è, in verità, la condotta posta in essere dall’aggiudicataria ai danni del Raggruppamento e consistente nell’aver inserito, all’interno della propria offerta tecnica della gara per cui è causa, talune parti di una precedente offerta avanzata dalla Socioculturale in una diversa procedura.

Ma tale profilo non afferisce né incide, comunque, sul piano valutativo o decisionale dell’Amministrazione, non inerendo, dunque, allo svolgimento e agli esiti della procedura di gara.

A ciò si aggiunga che, come è stato già condivisibilmente sottolineato, l’aver “copiato” parte di un’offerta tecnica di altri concorrenti in una diversa gara pubblica, salvo che ciò non afferisca a “segreti tecnici o commerciali” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, I, n. 598/2022), non costituisce causa di esclusione di un operatore dalla gara, essendo invero fisiologico, nella dinamica concorrenziale, che ogni partecipante arricchisca le proprie metodologie operative anche grazie al confronto con gli altri competitor e sulla base di passate esperienze (in tal senso, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 2228/2024)..."



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