L’errata indicazione della percentuale di subappalto facoltativo comporta l’esclusione?

L’errata indicazione della percentuale di subappalto facoltativo comporta l’esclusione?

Massima Sentenza

“..l’eventuale violazione delle norme in materia di subappalto incide soltanto sul divieto di ricorrere al subappalto stesso in fase di esecuzione della commessa, ove il concorrente sia comunque in possesso dei requisiti di qualificazione onde poter eseguire i lavori oggetto di appalto...l’irrituale o carente dichiarazione del soggetto concorrente in merito all’esercizio della facoltà di subappalto non avrebbe potuto condurre all’esclusione del raggruppamento dalla procedura; ma, in ossequio alla costante giurisprudenza relativa al cd. subappalto non necessario, alla concentrazione, in chiave esecutiva, degli obblighi prestazionali in capo al concorrente dotato ex se dei necessari requisiti di qualificazione…”

TAR Campania Salerno, Sez. II, 09.04.2026, n.689


L’eventuale violazione delle norme in materia di subappalto incide soltanto sul divieto di ricorrere al subappalto stesso in fase di esecuzione della commessa, ove il concorrente sia comunque in possesso dei requisiti di qualificazione onde poter eseguire i lavori oggetto di appalto

“…L’unico effetto ascrivibile all’insuscettibilità di emendare un errore materiale è, senza dubbio alcuno, l’impossibilità di ricorrere all’istituto del subappalto, che, perciò solo, diventa inefficace.

Non è, pertanto, condivisibile la deduzione della parte resistente, la quale, nella sua memoria difensiva, rimarca che “l’inequivocabile dichiarazione (resa mediante il DGUE) imponeva, alla odierna deducente, di escludere la ricorrente, atteso che in una procedura di gara, la violazione da parte dell’operatore economico del limite al subappalto nella categoria prevalente fissato dalla lex specialis in conformità con l’articolo 119, comma 1, del Dlgs 36/2023 comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico”.

Del resto, la giurisprudenza è inequivoca sul punto.

Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2020, n. 4252; sez. V, 18 gennaio 2019, n. 471; sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4299; sez. V, 30 giugno 2014 , n. 3288; sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1224), l’eventuale violazione delle norme in materia di subappalto incide soltanto sul divieto di ricorrere al subappalto stesso in fase di esecuzione della commessa, ove il concorrente sia comunque in possesso dei requisiti di qualificazione onde poter eseguire i lavori oggetto di appalto. 

Si ritiene che la dichiarazione di subappalto debba contenere anche l’indicazione del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, potendo essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara (cfr. Cons. St., sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900; id., sez VI, 2 maggio 2012, n. 2508; id., sez. V, 20 giugno 2011, n. 3698).

Si evidenzia che i casi di legittima esclusione del concorrente, autore di una incompleta o erronea dichiarazione di subappalto, sono circoscritti alle sole ipotesi in cui il concorrente stesso risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare; mentre negli altri casi gli unici effetti negativi si avrebbero in fase esecutiva, sotto il profilo dell’impossibilità di ricorrere al subappalto come dichiarato (cfr., per tutte, Cons. St., sez. V, 26 marzo 2012, n. 1726; id., sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6708; id., sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3696). 

La giurisprudenza stabilisce che l’irrituale o carente dichiarazione del soggetto concorrente in merito all’esercizio della facoltà di subappalto non avrebbe potuto condurre all’esclusione del raggruppamento dalla procedura; ma, in ossequio alla costante giurisprudenza relativa al cd. subappalto non necessario, alla concentrazione, in chiave esecutiva, degli obblighi prestazionali in capo al concorrente dotato ex se dei necessari requisiti di qualificazione (Cons. Stato, 1959 del 2025)..."



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