Massima Sentenza
“...come chiarito l’Agenzia delle Entrate, la domanda di partecipazione a procedure aperte è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972 (risposta a interpello n. 347 del 2021), essendo limitata l’esenzione invocata dalla ricorrente alle sole manifestazioni di interesse nelle procedure negoziate o nelle indagini di mercato (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E/2021 e risposta all’interpello n. 906 101/2019).…”
TAR Puglia Bari, Sez. I, 18.05.2026, n.579
L’esenzione è limitata alle sole manifestazioni di interesse nelle procedure negoziate o nelle indagini di mercato .
“…- l’esclusione sancita dall’art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 (“L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara”) scatta automaticamente nel caso di mancato rispetto del termine perentorio ivi previsto, senza lasciare alcun margine di valutazione discrezionale alla stazione appaltante, in specie con riguardo alle ragioni dell’inadempimento; di conseguenza, tali ragioni – purché imputabili all’operatore economico, pure nel caso di mero errore nell’utilizzazione dello strumento telematico – sono irrilevanti al fine di evitare l’esclusione (in termini, ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, n. 3536 del 2026);
– nelle procedure di evidenza pubblica, la stazione appaltante è tenuta a verificare la completezza
della documentazione amministrativa richiesta dalla lex specialis e, in caso di carenze,
ha l’obbligo di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023;
-l’omesso pagamento dell’imposta di bollo e la mancata allegazione di un documento che, ai sensi dell’art. 15 della lex specialis, dove essere inserito nella documentazione amministrativa, rientra pienamente tra la documentazione soccorribile, tanto ai sensi dell’art. 101, co. 1, lett. a), c.d. soccorso integrativo o completivo, quanto ai sensi dell’art. 101, co. 1, lett. b), c.d. soccorso integrativo sanante;
– contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’esclusione è stata disposta ai sensi dell’art. 101, comma 2, del codice e non per l’irregolarità fiscale tout court;
– il mancato riscontro al soccorso istruttorio è imputabile alla ricorrente in quanto la Stazione appaltante ha attivato il relativo sub procedimento sia tramite la Piattaforma sia mediante PEC di notifica all’odierna ricorrente, nella quale ha esplicitato che nell’area personale della Piattaforma vi era una nuova comunicazione, indicando anche il relativo link di accesso e la ridetta PEC risulta regolarmente accettata e ricevuta all0indirizzo di PEC aziendale della ricorrente alle ore 15:38:38 del 5 marzo 2026 (all. n. 5 della produzione documentale della Provincia);
Ulteriormente considerato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la chiesta integrazione documentale tramite soccorso istruttorio non mira soltanto al recupero di un tributo, ma alla verifica della diligenza e della regolarità della partecipazione del concorrente entro termini perentori posti a garanzia della celerità della procedura e della par condicio, con conseguente irrilevanza dell’avvenuto pagamento tardivo dell’imposta;
Considerato, infine, che, come chiarito l'Agenzia delle Entrate, la domanda di partecipazione a procedure aperte è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972 (risposta a interpello n. 347 del 2021), essendo limitata l’esenzione invocata dalla ricorrente alle sole manifestazioni di interesse nelle procedure negoziate o nelle indagini di mercato (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E/2021 e risposta all’interpello n. 906 101/2019)..."



