La stazione appaltante deve sempre motivare le ammissioni?

La stazione appaltante deve sempre motivare le ammissioni?

Massima Sentenza

..qualora la stazione appaltante non ritenga che la pregressa vicenda professionale […] abbia inficiato la moralità professionale, essa non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa (mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere l’affidabilità del concorrente, che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale). In sintesi, la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione … Tale regola è destinata a subire eccezione “nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile” (Cons. Stato, n. 3191 del 2025, cit., che richiama l’ipotesi di “pregressa vicenda professionale che, ictu oculi, appaia di particolare rilevanza …”

Cons. St., Sez. V, 06.07.2026, N. 5371


La stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione … Tale regola è destinata a subire eccezione “nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile.

“…Si osserva preliminarmente che questioni analoghe a quelle qui controverse hanno formato oggetto di un precedente pronunciamento di questo Consiglio di Stato in relazione ad altro lotto della medesima gara, pronunciamento dal quale non v’è ragione per discostarsi, salvi i necessari adattamenti in funzione delle specificità concrete del caso qui in esame (cfr. Cons. Stato, V, 19 marzo 2026, n. 2334).

Occorre premettere, per quanto di rilievo, che -OMISSIS- aveva effettivamente dichiarato, in fase di presentazione della domanda, i pregiudizi contestati con il ricorso di primo grado, dando conto in particolare della “richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p.”, con conseguente relazione (e rinvio anche a consulenza tecnica specialistica) sullo stato della vicenda, e della “richiesta di rinvio a giudizio a carico del [rappresentante] per il contestato reato di cui all’art. 589 c.p.”, precisando “che non si tratta di violazioni delle norme disciplinanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e che, salvo quanto sopra dichiarato, non ricorrono le altre fattispecie di cui all’art. 98 del D.lgs. 36/2023”.

A seguire, la stessa -OMISSIS- dava conto delle misure preventive adottate, in specie in termini di “modello di Organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01”, del quale forniva una dettagliata illustrazione.

Tanto premesso, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questo Consiglio di Stato, “qualora la stazione appaltante non ritenga che la pregressa vicenda professionale […] abbia inficiato la moralità professionale, essa non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa (mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere l’affidabilità del concorrente, che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale). In sintesi, la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2020, n. 2850; sez.VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2622; sez. III, 24 dicembre 2013, n. 6236; sez. V, 30 giugno 2011, n. 3924; sez. III, 11 marzo 2011, n.1583; sez. VI, 24 giugno 2010, n. 4019)” (Cons. Stato, V, 7 novembre 2025, n. 8661 e richiami ivi; 14 aprile 2025, n. 3191).

Tale regola è destinata a subire eccezione “nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile” (Cons. Stato, n. 3191 del 2025, cit., che richiama l’ipotesi di “pregressa vicenda professionale che, ictu oculi, appaia di particolare rilevanza”; Id., 9 maggio 2023, n. 4642; 16 gennaio 2023, n. 526; già Id., 19 febbraio 2021, n. 1500).

Nel caso di specie, a fronte della piena consapevolezza dell’amministrazione sui suddetti pregiudizi, specificamente comunicati dalla -OMISSIS-, non è dato ravvisare ragioni per poter rinvenire la necessità di una specifica motivazione per l’ammissione alla gara in ragione di pregress[e] vicend[e] professional[i] che, ictu oculi, appaia[no] di particolare rilevanza”.

Segnatamente, quanto al fatto ex art. 589 Cod. pen., la stessa appellante non contesta che questo non rientra fra quelli di cui all’art. 98, comma 3, lett. g) e h), d.lgs. n. 36 del 2023.

In ordine al pregiudizio di cui agli artt. 355 e 356 Cod. pen., lo stesso – puntualmente esposto dalla -OMISSIS-, con descrizione anche degli aspetti essenziali della vicenda, nonché rimando a una consulenza tecnica specialistica che illustrava il (ritenuto) “corretto comportamento” dell’impresa – coincideva con una richiesta di rinvio a giudizio, e rispetto ad essa la concorrente forniva ampia e dettagliata evidenza di misure di carattere preventivo adottate, dando conto e descrivendo analiticamente il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Il che conduce a ritenere, complessivamente, che neanche rispetto a questa fattispecie potessero ravvisarsi elementi che ictu oculi apparivano di rilevanza tale da rendere necessaria e imprescindibile una esplicita motivazione dell’amministrazione sulla propria decisione ammissiva..."
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