Le spiegazioni contenute nei giustificativi devono essere anche provate?

Le spiegazioni contenute nei giustificativi devono essere anche provate?

Massima Sentenza

l’operatore economico ha l’onere di trasmettere alla stazione appaltante gli elementi comprovanti la sicura ricorrenza delle condizioni favorevoli di cui godrebbe, e che consentono l’esecuzione della prestazione nei termini illustrati con le giustificazioni non è sufficiente per l’operatore economico “spiegare” in via meramente assertiva le ragioni relative alla riduzione dei costi rispetto alle previsioni della lex specialis: il concorrente, infatti, deve fornire giustificazioni specifiche, credibili e soprattutto documentate, idonee a consentire una verifica sulle ragioni poste a fondamento della sostenibilità dell’offerta…”

TAR Campania Napoli, Sez. I, 20.07.2026, N.4542


Incombe sul concorrente l’onere di fornire la specifica prova della sua capacità di eseguire la prestazione nei termini indicati. Mancando tutto ciò, l’offerta del concorrente si risolve in un’affermazione priva di riscontro, che non consente alla stazione appaltante alcuna necessaria verifica.

“…Non pare dubbio, infatti, che incomba sul concorrente l’onere di fornire la specifica prova della sua capacità di eseguire la prestazione nei termini indicati. E questo specialmente allorquando, come nel caso presente, l’offerta presenti margini di considerevole scarto rispetto alle previsioni della stazione appaltante.

In questi termini, non è sufficiente addurre genericamente di poter godere di specifici elementi che validerebbero l’offerta, qualora il concorrente stesso non si premuri di fornire un’adeguata prova dell’effettiva ricorrenza di tali fattori favorevoli.

In tal senso, è stato chiarito in giurisprudenza - con riferimento alla riduzione dei costi, ma con argomenti estensibili ad ogni ipotesi di abbattimento delle previsioni progettuali - che l’operatore economico ha l’onere di trasmettere alla stazione appaltante gli elementi comprovanti la sicura ricorrenza delle condizioni favorevoli di cui godrebbe, e che consentono l’esecuzione della prestazione nei termini illustrati con le giustificazioni (cfr., su questo principio, T.A.R. Sicilia - Catania, sez. II, 16/9/2025 n. 2671: “in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta non è sufficiente per l’operatore economico “spiegare” in via meramente assertiva le ragioni relative alla riduzione dei costi rispetto alle previsioni della lex specialis: il concorrente, infatti, deve fornire giustificazioni specifiche, credibili e soprattutto documentate, idonee a consentire una verifica sulle ragioni poste a fondamento della sostenibilità dell’offerta. E’ vero che l’art. 110 del decreto legislativo n. 36/2023 utilizza il termine “spiegazioni”, ma ciò non può - irragionevolmente - interpretarsi nel senso che non sussista in capo all’impresa un adeguato onere di dimostrazione e di prova, sicché la stazione appaltante sarebbe tenuta, pur in difetto di ogni riscontro obiettivo, a prender per buono tutto ciò che il concorrente dichiari. Ciò non può tradursi in un onere della prova dal contenuto impossibile o eccessivamente oneroso, residuando peraltro l’esigenza che le giustificazioni siano corredate da elementi probatori sufficientemente puntuali (listini, preventivi, contratti, simulazioni contabili, dati storici aziendali) e che non si risolvano in semplici affermazioni. In buona sostanza, sussiste l’onere di “spiegare provando” e le giustificazioni devono, quindi, essere, assistite da una base documentale seria e verificabile, sulla quale la stazione appaltante è chiamata ad esprimere il proprio giudizio tecnico - entro i noti limiti insindacabile - sull’affidabilità complessiva dell’offerta”).

Mancando tutto ciò, l’offerta del concorrente si risolve in un’affermazione priva di riscontro, che non consente alla stazione appaltante alcuna necessaria verifica...”

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