Il cumulo alla rinfusa si estende anche alla valutazione dell’offera?

Il cumulo alla rinfusa si estende anche alla valutazione dell’offera?

Massima Sentenza

il cumulo alla rinfusa regolato dall’art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, per la sua funzione prettamente proconcorrenziale, opera esclusivamente ai fini della qualificazione, e la sua sfera applicativa non può essere estesa anche ai fini della valutazione premiale dell’offerta tecnica; ne consegue che il Consorzio non può invocare tale istituto per acquisire punteggi premiali per esperienze maturate da imprese non designate come consorziate esecutrici … E questa impostazione non può che essere condivisa: diversamente, infatti, il c.d. cumulo alla rinfusa, ove invocabile ai fini del conseguimento di punteggi addizionali, ridonderebbe in istituto anticoncorrenziale, siccome patentemente discriminatorio in danno dei comuni concorrenti…”

TAR Campania Napoli, Sez. I, 21.07.2026, N.4552


Il Consorzio non può invocare tale istituto per acquisire punteggi premiali per esperienze maturate da imprese non designate come consorziate esecutrici

Sul punto, osserva il Collegio, la giurisprudenza ha già affermato che il cumulo alla rinfusa regolato dall’art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, per la sua funzione prettamente proconcorrenziale, opera esclusivamente ai fini della qualificazione, e la sua sfera applicativa non può essere estesa anche ai fini della valutazione premiale dell’offerta tecnica; ne consegue che il Consorzio non può invocare tale istituto per acquisire punteggi premiali per esperienze maturate da imprese non designate come consorziate esecutrici (TAR Puglia - Bari, 14 aprile 2026, n. 464). E questa impostazione non può che essere condivisa: diversamente, infatti, il c.d. cumulo alla rinfusa, ove invocabile ai fini del conseguimento di punteggi addizionali, ridonderebbe in istituto anticoncorrenziale, siccome patentemente discriminatorio in danno dei comuni concorrenti.

Ne consegue che il servizio “n. 3” non avrebbe potuto essere valutato dal Comune di … ai fini dell’attribuzione del punteggio, in quanto esso non è stato svolto né dal Consorzio in proprio, né dalla consorziata indicata come esecutrice per la gara oggetto del presente giudizio, bensì dalla consorziata …, indicata come esecutrice nella ben diversa gara in forza della quale tale intervento è stato svolto.

Di conseguenza, anche questo profilo del secondo motivo di ricorso si rivela fondato. E la circostanza comporta anch’essa evidenti conseguenze sul computo del punteggio, che la Commissione ha attribuito alla controinteressata sul presupposto che ad essa fosse imputabile l’esecuzione del servizio similare “n. 3”....”

Share the Post:
Back To Top Img