L’autodichiarazione è valida quando non è richiamato il DPR 445/2000?

L’autodichiarazione è valida quando non è richiamato il DPR 445/2000?

Massima Sentenza

Quanto alla validità della dichiarazione non recante i requisiti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, va rammentato che la giurisprudenza di settore ha ritenuto che se l’autodichiarazione ha il contenuto richiesto dall’Amministrazione (requisiti sostanziali), ed è prodotta secondo le modalità di invio e sottoscrizione stabilite dagli artt. 38, 46 e 47 (requisiti di forma), l’eventuale non conformità al modulo predisposto dalla P.A. procedente non è motivo sufficiente a inficiare il contenuto della stessa o a ritenere che l’autodichiarazione non sia valida …Ciò che deve essere garantita è l’autoresponsabilità di chi esprime la dichiarazione e ‘l’equivalenza funzionale’ della dichiarazione rispetto ai certificati o agli atti sostituiti...la formalità dell’apposizione del richiamato alle conseguenze penali ex art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 è priva di reale utilità nell’autocertificazione, in quanto le conseguenze penali si producono comunque, anche in assenza di esso e indipendentemente dall’ignoranza o meno delle conseguenze stesse … Analogamente, è stato affermato l’autodichiarazione può ritenersi valida anche in assenza del semplice richiamo al d.P.R. n. 445/2000 …”

Cons. St., Sez. V, 31.08.2026, N.6703


Ciò che deve essere garantita è l’autoresponsabilità di chi esprime la dichiarazione e ‘l’equivalenza funzionale’ della dichiarazione rispetto ai certificati o agli atti sostituiti...la formalità dell’apposizione del richiamato alle conseguenze penali ex art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 è priva di reale utilità nell’autocertificazione, in quanto le conseguenze penali si producono comunque

“…L’appellante sostiene, inoltre, che la sentenza del T.A.R. sarebbe errata poiché non avrebbe considerato che in gara … avrebbe reso una dichiarazione semplice, priva dei necessari requisiti e in assenza di richiamo agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non essendo pertanto qualificabile come ‘dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà’. 

La censura è infondata.

Va, in primo luogo, precisato che la dichiarazione resa da …è una dichiarazione riconducibile al suo autore e legittimamente espressa. Ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, possono essere oggetto di dichiarazione ‘stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato’, con la conseguenza che la proprietà e il possesso di elicotteri da parte dell’operatore economico che partecipa ad una gara rientra in tale categoria di dichiarazione. 

La dichiarazione è stata resa ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 445 del 2000, secondo cui: “Nei rapporto con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”. 

Quanto alla validità della dichiarazione non recante i requisiti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, va rammentato che la giurisprudenza di settore ha ritenuto che se l’autodichiarazione ha il contenuto richiesto dall’Amministrazione (requisiti sostanziali), ed è prodotta secondo le modalità di invio e sottoscrizione stabilite dagli artt. 38, 46 e 47 (requisiti di forma), l’eventuale non conformità al modulo predisposto dalla P.A. procedente non è motivo sufficiente a inficiare il contenuto della stessa o a ritenere che l’autodichiarazione non sia valida (TAR Sicilia, Catania n. 3853 del 2010). 

Ciò che deve essere garantita è l’autoresponsabilità di chi esprime la dichiarazione e ‘l’equivalenza funzionale’ della dichiarazione rispetto ai certificati o agli atti sostituiti. 

In particolare, la giurisprudenza ha affrontato la questione circa gli effetti derivanti dalla mancanza del richiamo alle conseguenze penali e/o della formula di assunzione di responsabilità. 

A tale riguardo il Consiglio di Stato ha osservato che la formalità dell’apposizione del richiamato alle conseguenze penali ex art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 è priva di reale utilità nell’autocertificazione, in quanto le conseguenze penali si producono comunque, anche in assenza di esso e indipendentemente dall’ignoranza o meno delle conseguenze stesse (Cons. Stato, n. 1665 del 2008). 

Analogamente, è stato affermato l’autodichiarazione può ritenersi valida anche in assenza del semplice richiamo al d.P.R. n. 445/2000 (T.A.R. Molise, n. 189 del 2015)
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