Il diniego alla sostituzione di un componente del RTI deve essere motivato?

Il diniego alla sostituzione di un componente del RTI deve essere motivato?

Massima Sentenza

Il diniego di sostituzione deve essere supportato da una motivazione rigorosa (art. 97, comma 2), che spieghi perché la misura proposta è insufficiente o tardiva.  Invero, non emerge una adeguata motivazione sulle ragioni in base alle quali si è ritenuta l’impossibilità della sostituzione della mandante nel raggruppamento, soprattutto in ordine al fatto che l’offerta tecnica del RTI sarebbe stata sostanzialmente modificata dalla estromissione della mandante...”

Cons. St., Sez. V, 28.08.2026, N.6693


Il diniego di sostituzione deve essere supportato da una motivazione rigorosa (art. 97, comma 2), che spieghi perché la misura proposta è insufficiente o tardiva

“…Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, “un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 e non è in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata”. 

L’appellante deduce di avere rappresentato alla Commissione di gara che l’apporto della mandante … fosse del tutto marginale e che, pertanto, la sua estromissione non avrebbe alterato l’identità dell’offerta valutata dalla Commissione. 

Tale circostanza è stata resa nota alla Stazione appaltante, con nota 9.10.2025, con cui è stato riferito che: “Al riguardo si evidenzia che l’apporto valutato in offerta tecnica, riferibile in via esclusiva alla mandante … si esauriva nel possesso della certificazione di sistema ISO 45001, certificato a disposizione anche della mandataria; pertanto, l’offerta non subisce alcuna variazione sostanziale…L’estromissione, over ritenuta opportuna in via prudenziale, non incide né sul punteggio tecnico, né su quello economico; permane dunque l’immodificabilità sostanziale dell’offerta”. 

Il RUP ha ritenuto non favorevolmente valutabile la proposta sulla base della seguente motivazione: 

dalla documentazione prodotta dal RTI …, infatti, emerge che la situazione di irregolarità della mandante .. era nota anche alla mandataria .. fin dal mese di luglio 2025, senza che il RTI … primo in graduatoria abbia provveduto a comunicare alcunchè all’OGS. Alla luce di ciò, appare ormai tardiva la dichiarazione pervenuta dal RTI … contenuta nella comunicazione di data 10 ottobre 2025, registra al protocollo … n. 10403 e 10420/2025, con la quale quest’ultimo dichiara genericamente la propria disponibilità a far ricorso al meccanismo di estromissione della mandante irregolare previsto dall’art. 97 del Codice. Senza la mandante … non sussiste l’invarianza dell’offerta tecnica in quanto la … ha un apporto sostanziale per quanto riportato in precedenza, poiché dall’offerta tecnica emerge che … rappresenta il nucleo – tecnico specialistico del raggruppamento e non un mero supporto amministrativo”. 

Il Collegio ritiene non adeguatamente supportato, dal punto di vista motivazionale, il rigetto della richiesta di estromissione/sostituzione della mandante, sia perché non si comprendono le ragioni della intempestività della richiesta, sia perché il RUP non riporta i motivi per le quali ha ritenuto sussistere una ‘variazione sostanziale’ dell’offerta, atteso che la … ha riferito di partecipare al raggruppamento solo per una quota pari al 10% corrispondente alla prestazione offerta, che la mandataria aveva già gestito la nave oggetto di gara, e che la struttura amministrativa, intesa come organigramma, non era mutata.

Il diniego di sostituzione deve essere supportato da una motivazione rigorosa (art. 97, comma 2), che spieghi perché la misura proposta è insufficiente o tardiva. 

Invero, non emerge una adeguata motivazione sulle ragioni in base alle quali si è ritenuta l’impossibilità della sostituzione della mandante nel raggruppamento, soprattutto in ordine al fatto che l’offerta tecnica del RTI sarebbe stata sostanzialmente modificata dalla estromissione della mandante
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