Quando le pagine eccedenti dell’offerta tecnica non devono essere valutate?

Quando le pagine eccedenti dell’offerta tecnica non devono essere valutate?

Massima Sentenza

…una siffatta regola limitativa, in quanto espressione indicativa non di qualificazioni essenziali dell’oggetto del contratto cui è finalizzata la procedura a evidenza pubblica, bensì di esigenze di speditezza della procedura valutativa … nella specie plausibilmente ricollegabili al fatto che l’appalto è finanziato con fondi PNRR –, va interpretata cum grano salis … ciò che si traduce, in particolare, nel fatto che la sua violazione diviene rilevante laddove si traduce non solo effettivamente, ma anche specificamente, ovvero con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale, in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro … in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti alla gara pubblica. E la prova di tanto deve essere offerta in termini presuntivi …”

C.G.A.R.S., 01.09.2026, N.606


Lo sforamento dei limiti dimensionali dell’offerta assume portata lesiva quando si traduce in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro, in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti alla gara pubblica. E la prova di tanto deve essere offerta in termini presuntivi seppur non congetturali.

 L’art. 14.2.1 del disciplinare della gara di che trattasi, per il caso di violazione della prescrizione sul numero massimo delle pagine della “relazione unica” tecnica, non ha previsto l’esclusione dell’offerta (sanzione, invece che, come sopra visto, lo stesso articolo ha correlato alla mancata presentazione della stessa relazione), bensì la non valutabilità delle pagine eccedenti.

Si rende pertanto applicabile alla fattispecie l’orientamento giurisprudenziale secondo cui una siffatta regola limitativa, in quanto espressione indicativa non di qualificazioni essenziali dell’oggetto del contratto cui è finalizzata la procedura a evidenza pubblica, bensì di esigenze di speditezza della procedura valutativa (Cons. Stato, VII, 31 agosto 2023, n. 8101) – nella specie plausibilmente ricollegabili al fatto che l’appalto è finanziato con fondi PNRR –, va interpretata cum grano salis (Cons. Stato, Sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815); ciò che si traduce, in particolare, nel fatto che la sua violazione diviene rilevante laddove si traduce non solo effettivamente, ma anche specificamente, ovvero con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale, in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro (Cons. Stato, V, 26 gennaio 2024, n. 839; 18 agosto 2023, n. 7815), in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti alla gara pubblica.

E la prova di tanto deve essere offerta in termini presuntivi
(C.G.A.R.S., Sez. giur., 2 gennaio 2023, n. 3; Cons. Stato, V, n. 7815 del 2023, cit.; 5 luglio 2021, n. 5112; 9 novembre 2020, n. 6857), seppur non congetturali, e non in concreto.

La sentenza impugnata non può essere dunque condivisa né laddove ha affermato che il vantaggio competitivo derivante dal superamento dei limiti dimensionali, per poter essere considerato lesivo della par condicio, avrebbe dovuto formare oggetto di una prova “concreta”, cosa che, del resto non è in sé neanche oggettivamente pretendibile, non potendosi a posteriori ricostruirsi, con crismi di certezza, le valutazioni che la commissione di gara avrebbe reso laddove entrambe le offerte tecniche presentate nella gara de qua avessero rispettato le prescrizioni di cui all’art. 14.2.1 del disciplinare, né laddove, su tale erroneo presupposto, ha escluso che una tale prova fosse stata fornita dalle parti resistenti, omettendo qualsiasi apprezzamento di quanto, sul punto, era stato rappresentato dalla odierna appellante.

Va poi escluso che dette carenze siano rimediabili con il principio del risultato, pure richiamato in sentenza, di cui all’art. 1, comma 1, d.lgs. 36/2023, norma che il Tar, ponendosi nell’ottica della selezione della migliore offerta intesa in senso assoluto, sembra aver valorizzato nella sola parte in cui dispone che le stazioni appaltanti “perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo”, ovvero senza considerare che, per la stessa norma, l’obiettivo va perseguito “nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”, canoni tutti, ove occorra, da contemperare, pena la lesione del principio di parità di trattamento. Invero, il principio di concorrenza – e quindi le regole di competizione, che, nell’ambito di un corretto confronto competitivo, impongono la sottoposizione di tutte le offerte alle medesime condizioni, cui è strumentale la loro presentazione secondo quanto previsto dal bando, ciò che consente agli offerenti di disporre delle stesse possibilità nella formulazione dei relativi termini, e alla stazione appaltante di applicare il correlato parametro valutativo senza dover effettuare indagini ricostruttive o salti logici – “è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti” (art. 1, comma 2, d.lgs. 36/2003)..."



Share the Post:
Back To Top Img