Massima Sentenza
“…Inserendosi nella dinamica della fase esecutiva del contratto, e rispondendo ex lege in via solidale con il consorzio stabile dell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, la consorziata esecutrice non può dirsi estranea alle vicende contrattuali, pur non rivestendo la qualità di contraente in senso formale. In realtà, può ritenersi sussistente in capo alla stessa un interesse al contratto che va oltre la sua posizione di mero esecutore, e produce effetti quantomeno riflessi in caso di contestato inadempimento in capo al consorzio stabile. Di conseguenza, se la consorziata esecutrice non può dirsi legittimata all’esperimento delle azioni ex contractu – le quali spettano unicamente alla parte del contratto in senso formale – del pari non può negarsi un autonomo interesse, concreto ed attuale, ed una sua legittimazione, ad avanzare istanza di accesso con riguardo ai contratti di appalto di sua diretta esecuzione …”
Non può negarsi un autonomo interesse, concreto ed attuale, ed una sua legittimazione, ad avanzare istanza di accesso con riguardo ai contratti di appalto di sua diretta esecuzione.
3.1 – Come noto, nella partecipazione alle gare d’appalto, è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente.
Invero, il modulo associativo del consorzio stabile dà vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese consorziate e stipula il contratto in nome proprio, sicché l’attività compiuta dall’impresa consorziata si imputa al consorzio, il quale è l’unica controparte contrattuale delle stazioni appaltanti (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 aprile 2025, n. 324, pure menzionata da parte ricorrente, e giurisprudenza ivi citata – cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. V, 04/07/2023, n. 6530).
Pur a fronte della qualifica di parte contrattuale in senso formale unicamente al consorzio stabile, è attribuita alla consorziata esecutrice una responsabilità solidale ex lege, rispondente alla logica del rafforzamento della posizione contrattuale della stazione appaltante (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 aprile 2025, n. 324, cit.).
3.2 - Tanto rileva, in via dirimente, ai fini ostensivi de quibus, in relazione ai quali va sottolineato che, Inserendosi nella dinamica della fase esecutiva del contratto, e rispondendo ex lege in via solidale con il consorzio stabile dell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, la consorziata esecutrice non può dirsi estranea alle vicende contrattuali, pur non rivestendo la qualità di contraente in senso formale.
In realtà, può ritenersi sussistente in capo alla stessa un interesse al contratto che va oltre la sua posizione di mero esecutore, e produce effetti quantomeno riflessi in caso di contestato inadempimento in capo al consorzio stabile.
Di conseguenza, se la consorziata esecutrice non può dirsi legittimata all’esperimento delle azioni ex contractu - le quali spettano unicamente alla parte del contratto in senso formale – del pari non può negarsi un autonomo interesse, concreto ed attuale, ed una sua legittimazione, ad avanzare istanza di accesso con riguardo ai contratti di appalto di sua diretta esecuzione (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 aprile 2025, n. 324, cit.)
In definitiva, in ragione della responsabilità solidale ex lege della consorziata esecutrice nei confronti della Stazione appaltante, detta consorziata vanta un diritto autonomo di accesso agli atti della fase esecutiva dell’appalto.
3.3 – Orbene, nella fattispecie concreta in esame, le coordinate ermeneutiche innanzi illustrate inducono a configurare la sussistenza del reclamato diritto di accesso documentale in capo alla Società ricorrente, in quanto incontestatamente consorziata esecutrice dei lavori nell’appalto in questione…”



