Cosa sono i contratti di EPC?

Cosa sono i contratti di EPC?

Massima Sentenza

il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica può essere definito come il contratto in forza del quale un soggetto (assuntore o fornitore), tipicamente una società di servizi energetici (Energy Service Company – c.d. ESCo), si obbliga al compimento di una serie di interventi e all’erogazione di una serie di servizi volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza energetica di un impianto o di un edificio di proprietà di un altro soggetto (cliente o beneficiario), pubblico o privato, verso un corrispettivo correlato all’entità dei risparmi energetici o al livello di miglioramento dell’efficienza energetica preventivamente individuati in fase di analisi di fattibilità, ottenuti in esito all’efficientamento dell’impianto o dell’edificio. Si tratta quindi di un contratto di durata di carattere oneroso e che pone a carico della ESCo una obbligazione di risultato, e non di mezzi...”

TAR Lombardia Brescia, Sez. II, 27.08.2026, N.1187


Il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica può essere definito come il contratto in forza del quale un soggetto (assuntore o fornitore), tipicamente una società di servizi energetici (Energy Service Company – c.d. ESCo), si obbliga al compimento di una serie di interventi e all’erogazione di una serie di servizi volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza energetica di un impianto o di un edificio di proprietà di un altro soggetto (cliente o beneficiario), pubblico o privato, verso un corrispettivo correlato all’entità dei risparmi energetici o al livello di miglioramento dell’efficienza energetica preventivamente individuati in fase di analisi di fattibilità, ottenuti in esito all’efficientamento dell’impianto o dell’edificio.

“…L’art. 200 del d. lgs. n. 36 del 2023 prevede che “Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell’efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all’ente concedente a cura dell’operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici”.

4.1.3. In termini generali, il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica può essere definito come il contratto in forza del quale un soggetto (assuntore o fornitore), tipicamente una società di servizi energetici (Energy Service Company – c.d. ESCo), si obbliga al compimento di una serie di interventi e all’erogazione di una serie di servizi volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza energetica di un impianto o di un edificio di proprietà di un altro soggetto (cliente o beneficiario), pubblico o privato, verso un corrispettivo correlato all’entità dei risparmi energetici o al livello di miglioramento dell’efficienza energetica preventivamente individuati in fase di analisi di fattibilità, ottenuti in esito all’efficientamento dell’impianto o dell’edificio.

4.1.4. Si tratta quindi di un contratto di durata di carattere oneroso e che pone a carico della ESCo una obbligazione di risultato, e non di mezzi.

4.1.5. Il mercato ha elaborato varie tipologie di contratti di prestazione energetica, in relazione alle diverse modalità di finanziamento dell’intervento, di ripartizione dei rischi e di remunerazione della ESCo; le principali di tali tipologie sono quelle che la pratica commerciale ha denominato sinteticamente FIRST OUT, SHARED SAVING e GUARANTEED SAVING:

– FIRST OUT: in questa tipologia contrattuale, l’intervento di efficientamento energetico è finanziato interamente dalla ESCo con capitali propri o di terzi; la durata contrattuale è solitamente breve (3-5 anni), dal momento che l’intero risparmio energetico conseguito per effetto dell’intervento di efficientamento viene utilizzato per ripagare il finanziamento e remunerare la ESCo; alla scadenza del contratto, la proprietà dell’impianto passa al beneficiario il quale, da quel momento in poi, beneficia interamente del risparmio energetico;

2) SHARED SAVING: anche in questa diversa tipologia contrattuale l’intervento di efficientamento energetico è effettuato dalla ESCo con capitali propri o di terzi, tuttavia la parti si accordano variamente sulla condivisione del risparmio energetico ottenuto, nel senso che soltanto una quota di quest’ultimo contribuisce al recupero dell’investimento inziale; la durata del contratto è più lunga (oltre i 10 anni) e durante questo periodo la ESCo mantiene la proprietà dell’impianto, dopo di che quest’ultima si trasferisce al beneficiario;

3) GUARANTEED SAVING: in questa ulteriore tipologia contrattuale, l’intervento può essere finanziato in autonomia dalla ESCo oppure dal cliente, la durata del contratto è di media consistenza (circa 4-8 anni) e durante il periodo contrattuale la ESCo si impegna a garantire che il risparmio energetico non sia inferiore ad un minimo garantito, a fronte del quale il cliente paga un canone fisso che remunera il servizio di gestione e di manutenzione…”

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