Massima Sentenza
“…Il soccorso istruttorio è ammissibile non per integrare ma per precisare il contenuto dell’offerta, con un supporto di tipo formale e non sostanziale, che aiuti ad acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumono carattere integrativo dell’offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l’esatta interpretazione ed a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità...”
Cons. St., Sez. V, 04.11.2025, n.8567
Il soccorso istruttorio è ammissibile non per integrare ma per precisare il contenuto dell’offerta
“…L’art. 99 comma 3 del Codice dei contratti pubblici è richiamato dall’appellante a sostegno delle proprie ragioni. Ma si tratta di un richiamo che non giova poiché:
a) la legge di gara era chiarissima, per il sub-criterio A.1, nello stabilire che i lavori analoghi dovessero essere comprovati con apposita documentazione (CEL, SAL, Certificato di pagamento, eventualmente accompagnati dalle relative fatture quietanzate, certificati di collaudo);
b) l’art. 99 comma 3 del Codice dei contratti pubblici fa piena applicazione del principio once only nei rapporti tra stazioni appaltanti e operatori economici. Gli operatori economici devono fornire alla stazione appaltante solo una volta (once only) le informazioni necessarie ed è compito della stazione appaltante recuperare le informazioni che essa stessa già detiene o comunque potrebbe acquisire d’ufficio da un’altra pubblica Amministrazione; ma si tratta di una disposizione il cui ambito di applicazione non arriva fino alla fase della valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice;
c) i sistemi di interoperabilità previsti dal Codice dei contratti pubblici garantiscono la tempestiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione in capo agli operatori economici partecipanti ad una gara pubblica; non garantiscono certo la “sanatoria” di evidenti errori commessi nella predisposizione delle offerte onerando la Commissione giudicatrice di compiti di ricerca di documenti al fine di attribuire punteggi.
15. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
15.1. Il soccorso istruttorio è ammissibile non per integrare ma per precisare il contenuto dell’offerta, con un supporto di tipo formale e non sostanziale, che aiuti ad acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumono carattere integrativo dell’offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l’esatta interpretazione ed a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità (tra le tante, Consiglio di Stato Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 387).
16. Non spetta miglior sorte al terzo motivo di appello dato che il principio del risultato è stato vanamente invocato. Il principio del risultato è il criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto.
16.1. Il principio del risultato ha la funzione di risolvere dubbi sulla legge di gara, privilegia l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica e, nell’analisi dei casi concreti, consente di evitare formalismi ai quali non corrisponda una concreta ed effettiva esigenza di tutela di interessi rilevanti.
16.2. Nel caso qui esaminato non c’è alcun dubbio da risolvere né alcun formalismo. Molto più semplicemente, l’appellante non ha rispettato una inequivoca regola della legge di gara. La Sezione ha più volte ricordato che l’amministrazione è mossa, nelle procedure selettive, dal bisogno attuale e concreto di acquisire i servizi di cui necessita. Le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso, in capo alle imprese partecipanti, di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione volta alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sia nella formulazione e presentazione delle offerte sia nella fase di verifica dei requisiti. L’operatore economico negligente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura che non può non essere tenuto nella debita considerazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 1985)..."


