Massima Sentenza
“…Nel caso in esame l’art. 18, comma 1, lett. f) contempla un requisito che non rientra tra quelli di ordine generale ma che attiene alla valutazione dell’offerta, una volta che l’operatore economico è stato già ammesso alla gara. Ne consegue che, in base al disciplinare, l’allegazione del cronoprogramma si appalesa necessaria al fine di illustrare sotto il profilo temporale (tale dovendo necessariamente essere il contenuto di un “cronoprogramma”) le modalità di svolgimento delle lavorazioni in riferimento alle proposte migliorative e, altresì, per rappresentarne i criteri qualitativi e gli elementi necessari per valutare le relative capacità realizzative delle società partecipanti. Trattasi di documento che costituisce un elemento essenziale dell’offerta – la cui carenza non è emendabile mediante il potere di soccorso istruttorio – rappresentando impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e certificando la serietà della complessiva offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione: pertanto, ove il cronoprogramma sia stato previsto non solo formalmente ma, soprattutto, sostanzialmente quale elemento imprescindibile per la valutazione della serietà dell’offerta …”
TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 04.02.2026, n.223
Il principio di tassatività delle cause di esclusione riguarda solamente i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95.
“.. 8.1. Occorre premettere che i principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione sono stati individuati dal legislatore nell’art. 10 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 a mente del quale: “I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese”.
8.2. La norma, quindi, per un verso, enuncia il principio di tassatività delle cause di esclusione previste dai successivi artt. 94 e 95 e, per altro, consente, al comma 3, che la stazione appaltante prescriva requisiti speciali di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, purché siano coerenti e proporzionati rispetto all’oggetto del contratto.
8.3. Il principio di tassatività delle cause di esclusione riguarda solamente i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95, conformemente ai principi della Corte di Giustizia europea, la quale consente l’imposizione di requisiti speciali idonei a garantire che gli operatori economici dispongano delle risorse umane, economiche e tecniche necessarie all’esecuzione dell’appalto con adeguato standard di qualità (Corte Giustizia UE, 17.9.2002, C-513/1999).
8.4. Parimenti il suddetto principio concerne i soli requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e non i requisiti dell’offerta, considerato che l’art. 107, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che gli appalti sono aggiudicati previa verifica, fra l’altro, che “l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara” (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 agosto 2024, n. 7113).
8.5. Va pertanto ribadita l’interpretazione giurisprudenziale secondo la quale “La declaratoria di nullità delle clausole di una procedura di gara per violazione del principio di tassatività si riferisce a quelle clausole che impongono adempimenti formali e non riguarda pertanto prescrizioni che attengono ai requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica (Consiglio di Stato sez. V, 4/8/2021, n. 5750); in altri termini, la carenza di uno degli elementi dell'offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis ben legittima l'esclusione dell'offerta difettosa, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II , 3/7/2020, n. 1278)” (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 17 settembre 2022, n. 730).
8.6. Nel caso di specie l’art. 18 del disciplinare di gara nel regolamentare gli elementi dell’offerta economica-temporale richiesti a pena di esclusione ha stabilito al comma 1 che: “L’operatore economico inserisce la documentazione economica – temporale, nella Piattaforma. L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a. Dichiarazione d’offerta economica (come da modello allegato) contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto; Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali; b. Dichiarazione d’offerta temporale (come da modello allegato); c. La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; d. La stima dei costi della manodopera; e. Computo metrico estimativo (elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni) riguardanti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte che potranno essere – aggiuntive – integrative f. Cronoprogramma e relazione sulla gestione della commessa (Es: gestione interferenze, doppi turni ecc.) che giustifichino l’offerta temporale”.
8.7. Nel verbale di gara n. 13 del 20 ottobre 2025 la Commissione di gara – dando atto che nella precedente seduta del 15 ottobre 2025, dopo l’apertura dell’offerta economica-temporale del C… e constatata l’assenza del Cronoprogramma e della relazione sulla gestione, aveva disposto l’esclusione dalla gara del suddetto concorrente-, nel richiamare i principi di correttezza e buona fede e le finalità di interesse pubblico, ha riesaminato l’offerta del Consorzio Stabile … e, in ragione della tassatività delle clausole espulsive, ha disapplicato la clausola di cui all’art. 18 lett. f) del disciplinare. La Commissione ha, poi, osservato che l’adempimento richiesto da tale clausola si sarebbe risolto in una mera formalità in quanto il cronoprogramma non avrebbe potuto incidere sull’attribuzione del punteggio temporale.
8.8. Ritiene il Collegio che l’estensione in via ermeneutica dei casi in cui la violazione dell’art. 10 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 comporta nullità e, quindi, l’ampliamento dei casi in cui sia ammessa anche da parte della stessa stazione appaltante la disapplicazione del bando di gara, collida con i principi costantemente espressi dalla giurisprudenza secondo cui “In altre parole, la giurisprudenza riconosce, da sempre, che le clausole della lex specialis di gara vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa Amministrazione, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva, naturalmente, la possibilità di far luogo, nell’esercizio del potere di autotutela, all’annullamento del bando, esigendo la tutela dell’affidamento dei destinatari una interpretazione che dia prevalenza alle espressioni letterali ed escluda ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto a evidenziare pretesi significati generativi di incertezze nell’applicazione (Cons. Stato, 19 settembre 2011, n. 5282; IV, 5 ottobre 2005, n. 5367; V, 30 agosto 2005, n. 4413; 15 aprile 2004, n. 2162).” (C.G.A.S. Regione Siciliana, Sez. Giurisdiz., 27 maggio 2025, n. 399).
8.8.1. Anche il bando “anti comunitario”, d’altra parte, può essere annullato, ma non disapplicato (Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 321; Corte giust. CE, 27 febbraio 2003, C-327/00, “Santex”: “la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza risponde, in linea di principio, all’esigenza di effettività derivante dalla direttiva 89/665, in quanto costituisce l’applicazione del principio della certezza del diritto”; nella sostanza respingendo la tesi della disapplicazione del bando anti comunitario proposta dal rimettente TAR Lombardia, Milano, Sez. III, ord. 8 agosto 2000, n. 234), salvo che esso sia adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere contrastante con il diritto eurounitario (norma quindi disapplicabile), avendosi in tal caso il vizio di nullità per difetto assoluto di attribuzione (ex art. 21 septies L. 241/1990), con possibile disapplicazione del bando (Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2024, n. 4419).
9. Nel caso in esame l’art. 18, comma 1, lett. f) contempla un requisito che non rientra tra quelli di ordine generale ma che attiene alla valutazione dell’offerta, una volta che l’operatore economico è stato già ammesso alla gara.
9.1. Ne consegue che, in base al disciplinare, l’allegazione del cronoprogramma si appalesa necessaria al fine di illustrare sotto il profilo temporale (tale dovendo necessariamente essere il contenuto di un “cronoprogramma”) le modalità di svolgimento delle lavorazioni in riferimento alle proposte migliorative e, altresì, per rappresentarne i criteri qualitativi e gli elementi necessari per valutare le relative capacità realizzative delle società partecipanti.
9.2. Trattasi di documento che costituisce un elemento essenziale dell'offerta - la cui carenza non è emendabile mediante il potere di soccorso istruttorio - rappresentando impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e certificando la serietà della complessiva offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione: pertanto, ove il cronoprogramma sia stato previsto non solo formalmente ma, soprattutto, sostanzialmente quale elemento imprescindibile per la valutazione della serietà dell'offerta (come avvenuto nel caso di specie) dalla sua mancata allegazione può legittimamente farsi discendere la sanzione dell'esclusione dell’impresa concorrente inadempiente (cfr. T.A.R. Campania, Sez. I, 20 febbraio 2017, n. 1020)..."



