L’anomalia dell’offerta si verifica solo sul primo classificato?

L’anomalia dell’offerta si verifica solo sul primo classificato?

Massima Sentenza

“…l’attuale quadro normativo sia la lex specialis di gara prevedono che la valutazione di anomalia deve essere effettuata solo nei confronti della prima classificata. Del resto, essa «mira a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere…Si tratta di un’impostazione del tutto compatibile con l’impianto del nuovo codice dei contratti e, in particolare, con il principio del risultato…Per tali ragioni anche il secondo comma dell’art. 110 del nuovo codice dei contratti (a mente del quale «In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni») non può essere inteso come attributivo del potere discrezionale di valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa ma come una regola operativa per verificare l’offerta…”

TAR Piemonte, Sez. I, 01.10.2026, n.1920


La verifica di anomalia deve essere effettuata sulla migliore offerta, ossia su quella destinata all’aggiudicazione, qualora presenti specifici elementi di anomalia. Non sussiste, invece, un obbligo di estendere il controllo alle offerte degli operatori non collocati al primo posto, poiché ciò determinerebbe un inutile aggravamento del procedimento in contrasto con il principio del risultato..

14.2. Come noto l’art. 110, comma 1, del d.lgs. 36/23 prevede che «Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione».

In senso analogo, l’articolo 22 del disciplinare (non impugnato) sancisce che «La stazione appaltante valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta qualora l’offerta medesima risulti anormalmente bassa».

È dunque evidente che sia l’attuale quadro normativo sia la lex specialis di gara prevedono che la valutazione di anomalia deve essere effettuata solo nei confronti della prima classificata.

Del resto, essa «mira a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione (operata dall'amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere» (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 20 ottobre 2025, n. 8092).

Si tratta di un’impostazione del tutto compatibile con l’impianto del nuovo codice dei contratti e, in particolare, con il principio del risultato, che verrebbe frustrato se la celerità della procedura venisse inficiata da inutili controlli.

Nelle procedure a evidenza pubblica, infatti, l’amministrazione deve «tendere al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento; tale obiettivo viene raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali “sintomi” di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento» (cfr. TAR, Sicilia, Catania, III, n. 3738/2023). 

Per tali ragioni sarebbe illogico estendere la valutazione di anomalia a ogni offerta: una siffatta operazione rischierebbe solo di aggravare ingiustificatamente il procedimento e pertanto essa deve essere effettuata solo nei confronti dell’operatore economico sarà tenuto a eseguire il servizio.

Per tali ragioni anche il secondo comma dell’art. 110 del nuovo codice dei contratti (a mente del quale «In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni») non può essere inteso come attributivo del potere discrezionale di valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa ma come una regola operativa per verificare l’offerta..."




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