Massima Sentenza
“..tale principio generale governa il rapporto tra stazione appaltante e concorrente, imponendo a quest’ultimo di supportare le conseguenze derivanti da eventuali omissioni, errori o violazioni delle prescrizioni del bando commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione, dovendo la sua condotta conformarsi ad un onere di diligenza qualificata proporzionato alla professionalità media propria degli operatori del settore (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 13 giugno 2023, n. 5783). Viceversa, nel caso di specie (lo si ribadisce) alcun errore è ravvisabile nella condotta della …, essendosi la medesima correttamente e scrupolosamente attenuta alle indicazioni della lex specialis...”
TAR Lazio Roma, Sez. II Quater, 21.10.2025, n.18189
Se l’O.E. si è attenuto alle prescrizioni della lex specialis, l’esclusione è illegittima, dovendo la S.A. attivare il soccorso istruttorio.
“…Parimenti, non coglie nel segno nemmeno il riferimento al principio di autoresponsabilità dell’operatore partecipante ad una procedura di evidenza pubblica.
Come noto, tale principio generale governa il rapporto tra stazione appaltante e concorrente, imponendo a quest’ultimo di supportare le conseguenze derivanti da eventuali omissioni, errori o violazioni delle prescrizioni del bando commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione, dovendo la sua condotta conformarsi ad un onere di diligenza qualificata proporzionato alla professionalità media propria degli operatori del settore (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 13 giugno 2023, n. 5783).
Viceversa, nel caso di specie (lo si ribadisce) alcun errore è ravvisabile nella condotta della ..., essendosi la medesima correttamente e scrupolosamente attenuta alle indicazioni della lex specialis.
È proprio in ossequio al disciplinare, dunque, che la ricorrente ha inteso indicare, nell’apposita casella del modulo di offerta (e scostandosi dalla diversa annotazione ivi contenuta), unicamente la quota parte della propria proposta relativa all’importo “ribassabile” di euro 225.178,79, decurtandola dell’ammontare dei costi della manodopera…”