Massima Sentenza
“…Con particolare riferimento al soccorso istruttorio relativo ad elementi dell’offerta tecnica o economica si è precisato, in adesione all’elaborazione pretoria europea, che “una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta” (così, ex aliis, Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2024, n. 334; Cons. St., sez. V, 9 gennaio 2024, n. 295; Cons. St., sez. V, 8 marzo 2022, n. 1663; Cons. St., sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146). Ad esempio, la giurisprudenza ravvisa i presupposti di soccorribilità nel caso di mancata produzione, per svista del concorrente, di una certificazione prevista dalla lex specialis ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale (Cons. St., sez. V, 31 luglio 2024, n. 6875, cit.; Cons. St., sez. III, 11 agosto 2021, n. 5850; Cons. St., sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146, cit.; T.A.R. Liguria, sez. I, 10 dicembre 2021, n. 1074; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 9 aprile 2021, n. 915), oppure della scheda tecnica e/o delle istruzioni d’uso, richieste dal disciplinare per dimostrare le caratteristiche dei prodotti offerti…”
TAR Liguria, Sez. II, 22.06.2026, n.822
Una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta.
“…Orbene, ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia illegittimamente omesso di attivare l’istituto del soccorso istruttorio in favore di C.S., ricorrendo i presupposti delineati dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e trasfusi nell’art. 15 del disciplinare (doc. 3 delle produzioni della ricorrente del 24.4.2026).
Secondo consolidato orientamento pretorio, il soccorso istruttorio è uno strumento di leale collaborazione – costituente espressione di sovraordinati principi di matrice europea, quali tutela della concorrenza, massima partecipazione e proporzionalità – con cui la stazione appaltante chiede al concorrente di sanare, integrare o chiarire la documentazione presentata in gara in presenza di carenze formali, con il limite dell’immodificabilità del contenuto della proposta tecnica ed economica. L’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina l’istituto del soccorso istruttorio secondo una direttiva antiformalistica, al fine di evitare che irregolarità o inadempimenti meramente estrinseci pregiudichino gli operatori economici più meritevoli e, in ultima analisi, lo stesso soggetto pubblico committente, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore per vizi non sostanziali facilmente emendabili (in tal senso Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2026, n. 1438; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 12 maggio 2026, n. 1355; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 maggio 2026, n. 2926).
La giurisprudenza distingue tre forme di soccorso istruttorio, la cui attivazione è sempre doverosa, trattandosi di potere-dovere dell’Amministrazione: i) soccorso integrativo o completivo (art. 101, comma 1, lett. a), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della documentazione amministrativa; ii) soccorso sanante (art. 101, comma 1, lettera b), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità dei documenti amministrativi; iii) soccorso istruttorio in senso stretto (art. 101, comma 3), che abilita la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, fermo il divieto di apportarvi qualunque modifica (in argomento cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2025, n. 1425; Cons. St., sez. V, 19 novembre 2024, nn. 9254-9255; Cons. St., sez. III, 7 ottobre 2024, nn. 8047-8048; Cons. St., sez. V, 31 luglio 2024, n. 6875).
Con particolare riferimento al soccorso istruttorio relativo ad elementi dell’offerta tecnica o economica si è precisato, in adesione all’elaborazione pretoria europea, che “una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta” (così, ex aliis, Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2024, n. 334; Cons. St., sez. V, 9 gennaio 2024, n. 295; Cons. St., sez. V, 8 marzo 2022, n. 1663; Cons. St., sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146). Ad esempio, la giurisprudenza ravvisa i presupposti di soccorribilità nel caso di mancata produzione, per svista del concorrente, di una certificazione prevista dalla lex specialis ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale (Cons. St., sez. V, 31 luglio 2024, n. 6875, cit.; Cons. St., sez. III, 11 agosto 2021, n. 5850; Cons. St., sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146, cit.; T.A.R. Liguria, sez. I, 10 dicembre 2021, n. 1074; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 9 aprile 2021, n. 915), oppure della scheda tecnica e/o delle istruzioni d’uso, richieste dal disciplinare per dimostrare le caratteristiche dei prodotti offerti (Cons. St., sez. III, 4 giugno 2024, n. 5016; T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2026, n. 897; T.A.R. Sardegna, sez. I, 26 giugno 2025, n. 597).
Nel caso in esame, gli elementi atti a consentire l’individuazione del valore delle pubblicazioni scientifiche fatte valere da … in relazione alla protesi offerta per il difetto cardiaco sono interamente contenuti nell’elenco bibliografico prodotto in gara, il quale, per ciascun contributo, riporta autori e titolo, nonché nome, numero e data della rivista in cui è stato edito.
Come noto, l’indice di impact factor non riguarda direttamente i singoli lavori, ma misura il numero medio di citazioni ricevute dalla totalità degli articoli pubblicati dalla rivista scientifica nei due anni precedenti: in altri termini, è un indicatore della performance dei periodici scientifici, che esprime l’impatto complessivo dei contributi ivi editi sulla comunità di studiosi di riferimento. Dunque, l’indice d’impatto relativo alle riviste contenenti i lavori scientifici presentati in gara da …. costituisce un dato predeterminato, oltre che agevolmente estrapolabile dalle apposite banche dati.
Pertanto, la mancata indicazione degli IF inerenti ai cinque lavori migliori per il parametro in questione non rappresenta una carenza sostanziale dell’offerta tecnica, sicché la commissione avrebbe dovuto consentire al concorrente di comunicare tali indici mediante il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 ed all’art. 15, ultimo comma, del disciplinare..."



