Massima Sentenza
“…Invero il citato comma 7 prescrive che il ricorso “è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’articolo 55 del codice di cui all’allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010” e tale richiamo può intendersi comprensivo dell’intero regime dei termini processuali dei procedimenti cautelari, ivi inclusa l’insensibilità alla sospensione feriale; del resto è evidente come l’opposta opzione di ritenere applicabile al rito “acceleratissimo” sulla secretazione delle offerte detta sospensione sarebbe in contrasto con le finalità del particolare regime processuale della fattispecie, teso (a partire dal termine eccezionalmente ridotto di impugnazione di soli 10 giorni) ad addivenire all’immediata risoluzione della relativa questione, strumentalmente alla celere prevenzione o definizione dei contenziosi sugli appalti…”
TAR Lazio Roma, Sez. I bis, 07.08.2026, n. 14212
E’ evidente come l’opposta opzione di ritenere applicabile al rito “acceleratissimo” sulla secretazione delle offerte detta sospensione sarebbe in contrasto con le finalità del particolare regime processuale della fattispecie.
“..2.1 Reputa, poi, il Collegio che allo speciale rito del comma 7 dell’art. 36 D. Lgs. 36/2023 non si applichi la sospensione feriale di cui all’art 54, comma 2, CPA, valendo l’eccezione di cui al successivo comma 3.
Invero il citato comma 7 prescrive che il ricorso “è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’articolo 55 del codice di cui all’allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010” e tale richiamo può intendersi comprensivo dell’intero regime dei termini processuali dei procedimenti cautelari, ivi inclusa l’insensibilità alla sospensione feriale; del resto è evidente come l’opposta opzione di ritenere applicabile al rito “acceleratissimo” sulla secretazione delle offerte detta sospensione sarebbe in contrasto con le finalità del particolare regime processuale della fattispecie, teso (a partire dal termine eccezionalmente ridotto di impugnazione di soli 10 giorni) ad addivenire all’immediata risoluzione della relativa questione, strumentalmente alla celere prevenzione o definizione dei contenziosi sugli appalti.
Conseguentemente il ricorso che ci occupa, notificato e depositato il 23 luglio 2026, è stato correttamente fissato e scrutinato nella camera di consiglio feriale del 5 agosto 2026, considerando ritualmente decorsi, senza sospensione, i termini dilatori dimezzati di cui all’art. 55 CPA..."



