La stazione appaltante è obbligata a rispondere ad un’istanza di autotutela amministrativa?

La stazione appaltante è obbligata a rispondere ad un’istanza di autotutela amministrativa?

Massima Sentenza

“..Le disposizioni di diritto interno che disciplinano il potere di intervento in autotutela della P.A., così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente, non contemplano espresse previsioni di autotutela doverosa (ex art. 21 quinquies e art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990). Né il potere di autotutela è coercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a., salvo i casi normativamente e tassativamente stabiliti di autotutela doverosa e casi particolari legati ad esigenze conclamate di giustiziaL’esercizio del potere di autotutela, anche nella materia dei contratti pubblici, conserva la natura di potere discrezionale a fronte del quale non è configurabile un obbligo a provvedere in capo all’amministrazione…”

TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 01.04.2026, n.2206


L’esercizio del potere di autotutela, anche nella materia dei contratti pubblici, conserva la natura di potere discrezionale a fronte del quale non è configurabile un obbligo a provvedere in capo all’amministrazione.

"...Le disposizioni di diritto interno che disciplinano il potere di intervento in autotutela della P.A., così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente, non contemplano espresse previsioni di autotutela doverosa (ex art. 21 quinquies e art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990).

Né il potere di autotutela è coercibile dall'esterno attraverso l'istituto del silenzio-inadempimento ai sensi dell'art. 117 c.p.a., salvo i casi normativamente e tassativamente stabiliti di autotutela doverosa e casi particolari legati ad esigenze conclamate di giustizia 
(così Cons. Stato, sez. VI, 06 aprile 2022, n. 2564).

5.1 In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto sussistente un’ipotesi di autotutela doverosa nei casi di decadenza dagli incentivi quale conseguenza del generale principio contenuto all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 (Consiglio di Stato, sez. VI, 31.12.2019, n. 8920, secondo cui “i casi normativi definiti di autotutela doverosa … non sono affatto “eccezioni” alla regola generale posta dall’art. 21 nonies … ma costituiscono forme ben definite d’autotutela doverosa”) nonché delle istanze di esercizio dei poteri inibitori, conformativi o repressivi previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990 provenienti da un terzo che assume di essere leso dall’attività da altri intrapresa in forza di una S.C.I.A., laddove sia decorso il termine ivi previsto (T.A.R. Veneto, sez. II, 17.3.2023, n. 356) e, ancora, sulla base della giurisprudenza europea, nei casi di atti amministrativi anticomunitari, ovvero adottati sulla base di un’interpretazione del diritto europeo ritenuta errata da una successiva sentenza interpretativa della Corte di Giustizia (Consiglio di Stato, sez.VI, 16 maggio 2023, n.4862).

Infine, la giurisprudenza soltanto in casi del tutto eccezionali e rari, connotati da tratti di evidente peculiarità, ha ritenuto sussistente un obbligo di adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di rigetto dell’istanza di riesame), per ritenute ragioni di equità e giustizia (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9.1.2020, n. 183).

Tali ultimi casi sono definibili come ipotesi con “tratti di peculiarità che giustificano la non operatività del principio generale della insussistenza di un obbligo di provvedere sulla domanda di ritiro in autotutela di un precedente provvedimento adottato dall’amministrazione”.

6. L’esercizio del potere di autotutela, anche nella materia dei contratti pubblici, conserva la natura di potere discrezionale a fronte del quale non è configurabile un obbligo a provvedere in capo all’amministrazione...".
Share the Post:
Back To Top Img