Massima Sentenza
“..in base alla normativa di settore, il requisito in questione si acquisisce solo a seguito della conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la domanda di iscrizione...”
TAR Sicilia Catania, Sez. IV, 06.05.2026, n.1350
La sola presentazione della domanda di iscrizione nella white list non equivale alla sua effettiva iscrizione e, pertanto, non può produrre gli stessi effetti giuridici. .
“…Tanto premesso, a confutazione delle contestazioni, indirizzate anche avverso le clausole della lettera di invito e del disciplinare di gara che richiedevano l’autodichiarazione di iscrizione alla white list – con le quali la ricorrente ha dedotto che la normativa calendata, nonché le circolari del Ministero dell’Interno e gli orientamenti ANAC, qualificano come equipollente ai fini della partecipazione alla gara e, quindi, rendono sufficiente la presentazione della domanda di iscrizione alla white list ancora non esitata dalla Prefettura competente e quindi in istruttoria – va rilevato che alla giurisprudenza invocata sul punto da parte ricorrente si oppone altra giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 20.12.2024, n. 10256, che conferma T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 15 maggio 2024, n. 1055) cui questo Collegio ritiene di dover aderire sia perché proveniente dal Giudice di secondo grado sia perché maggiormente aderente al dettato normativo ed ai principi in materia ( cfr. TAR Palermo, sez. I, 10 luglio 2025, n. 1598).
La sentenza del Consiglio di Stato n. 10256/2024 ha chiarito che la sola presentazione della domanda di iscrizione nella white list non equivale alla sua effettiva iscrizione e, pertanto, non può produrre gli stessi effetti giuridici.
Secondo detto orientamento: “… nessun argomento a supporto della tesi sostenuta dall’appellante può trarsi dall’invocato art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, che si limita a individuare le attività ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
Altrettanto dicasi in relazione al precedente comma 52, il quale, nel prevedere, tra l’altro, che l’iscrizione nella white list avvenga su richiesta dell’interessato, nulla dispone in ordine a eventuali effetti della domanda antecedenti al perfezionamento del procedimento di iscrizione.
Ugualmente irrilevanti, ai fini di causa, sono, poi, la circolare del Ministero degli Interni in data 14/8/2013 e il comunicato del Presidente dell’ANAC del 17/1/2023 trattandosi, comunque, in entrambi i casi, di atti interpretativi di norme, come tali non vincolanti per il giudice.
Ne discende che, in base alla normativa di settore, il requisito in questione si acquisisce solo a seguito della conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la domanda di iscrizione.” (Consiglio di Stato, Sez. V, 20.12.2024, n. 10256)...."



