La firma scansionata equivale a quella digitale o autografa?

La firma scansionata equivale a quella digitale o autografa?

Massima Sentenza

... A entrambi i suddetti quesiti il Collegio ritiene di dare una risposta negativa, atteso che, da un lato, la sottoscrizione mediante “immagine di firma” non trova alcuna disciplina nell’ordinamento, risultando pertanto del tutto priva di valore legale, e, dall’altro, sul piano sostanziale, la stessa non garantisce comunque nessuna affidabilità circa l’effettiva riconducibilità della sottoscrizione al presunto soggetto firmatario, “non integra[ndo], essa stessa, una sottoscrizione, piuttosto sostanziandosi nell’apposizione della ‘immagine’ di una sottoscrizione aliunde formata

TAR Puglia Lecce, Sez. II, 25.05.2026, n.787


Non integra una sottoscrizione, piuttosto sostanziandosi nell’apposizione della ‘immagine’ di una sottoscrizione aliunde formata.

“…18.4. Dall’esame della medesima documentazione si ricava, tuttavia, che è però priva anche di tale seconda tipologia di sottoscrizione. 

Invero, a differenza di quanto rappresentato dalla controinteressata, i vari documenti che compongono l’offerta tecnica della … non recano un’autentica sottoscrizione autografa dell’Ing. …, ma una mera scansione per immagine della firma del tecnico, vale a dire un’immagine in formato digitale della firma manualmente apposta dal soggetto in questione su altro e diverso documento cartaceo.

E che tale sottoscrizione non sia effettivamente olografa, ma soltanto una scansione o una cd. “immagine di firma” poi successivamente incollata più volte sulla documentazione tecnica dell’operatore, è circostanza da reputarsi pacifica in questa sede, in quanto confermata sia dall’omessa contestazione sul punto ad opera della controinteressata, sia dalla produzione offerta in atti dalla ricorrente (cfr. doc. 16, depositato in data 4.5.2026), sia, infine, dal fatto che sarebbe impossibile sottoscrivere manualmente documenti nativi digitali quali quelli di cui si discute (cfr. i files contenuti all’interno della “Busta tecnica.pdf.zip”, sub doc. 1, fascicolo di parte controinteressata). 

18.5. Ciò acclarato, occorre dunque interrogarsi se sia possibile conferire a tale diversa modalità di “firma” un valore comunque similare a quello di una “firma digitale”, come richiesto dall’art. 10 del Disciplinare, o, in ogni caso, a una sottoscrizione autografa.

A entrambi i suddetti quesiti il Collegio ritiene di dare una risposta negativa, atteso che, da un lato, la sottoscrizione mediante “immagine di firma” non trova alcuna disciplina nell’ordinamento, risultando pertanto del tutto priva di valore legale, e, dall’altro, sul piano sostanziale, la stessa non garantisce comunque nessuna affidabilità circa l’effettiva riconducibilità della sottoscrizione al presunto soggetto firmatario, “non integra[ndo], essa stessa, una sottoscrizione, piuttosto sostanziandosi nell’apposizione della ‘immagine’ di una sottoscrizione aliunde formata” (cfr., pur in relazione a differente tipologia di contenzioso, T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 2941/2026, che richiama anche Cons. Stato, V, n. 17/2026).

Tale assunto è stato, peraltro, già condiviso in giurisprudenza, evidenziando che, “in assenza di una vera firma olografa ovvero di una valida firma digitale, la duplicazione della copia per immagine della firma già presente in altro documento […] rende del tutto incerta l’imputabilità della stessa” al soggetto (asserito) autore della sottoscrizione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, I, n. 1141/2024).

18.6. Alla luce delle esposte considerazioni, deve dunque ritenersi che, nel caso di specie, la Stazione appaltante abbia violato la disciplina di gara nel riammettere alla procedura la ..., considerato che né sul computo metrico non estimativo, né sull’offerta tecnica complessivamente intesa - ovvero sugli allegati componenti della stessa - non solo mancava, come correttamente riscontrato dall’Amministrazione, la firma digitale da parte di un tecnico abilitato, ma, più in generale, qualsiasi tipo di valida sottoscrizione ad opera di detto soggetto tecnico, con conseguente indiscutibile violazione della previsione di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara..."
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