Il CCNL per imprese artigiane è applicabile anche nel caso in cui l’O.E. supera i relativi limiti dimensionali?

Il CCNL per imprese artigiane è applicabile anche nel caso in cui l’O.E. supera i relativi limiti dimensionali?

Massima Sentenza

..se nei rapporti privatistici non sussiste l’obbligo per l’impresa di applicare il contratto collettivo del settore industriale, anche allorché abbia superato i limiti dimensionali previsti per l’impresa artigiana, ciò non può valere anche ai fini della partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici e nell’esecuzione dei relativi contratti. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza formatasi in relazione al previgente art. 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006, infatti, in materia di appalto pubblico l’affidatario è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore di riferimento, con conseguente applicazione del contratto del settore industriale qualora l’impresa abbia superato i limiti dimensionali previsti per l’impresa artigiana (in tal senso, Cass., sez. lav., 1 marzo 2019, n. 6143; Cass., sez. lav., 9 agosto 2024, n. 22641). Diversamente opinando, del resto, si finirebbe per consentire agli operatori economici di partecipare a procedure evidenziali per l’affidamento di contratti pubblici avvalendosi dei benefici – in termini di disciplina economico-normativa stabilita nei CCNL – derivanti da qualifiche delle quali non sono, tuttavia, in possesso, con conseguente violazione di norme imperative poste a tutela dei lavoratori, oltre che frustrazione della par condicio.…”

TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 08.06.2026, n.2957


Se nei rapporti privatistici non sussiste l’obbligo per l’impresa di applicare il contratto collettivo del settore industriale, anche allorché abbia superato i limiti dimensionali previsti per l’impresa artigiana, ciò non può valere anche ai fini della partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici e nell’esecuzione dei relativi contratti.

“… È pacifico che la ricorrente, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 11 D.Lgs. 36/2023, nel partecipare alla procedura evidenziale di cui è controversia, abbia indicato di voler applicare il CCNL “Metalmeccanico-Artigianato”.

È altrettanto pacifica, in quanto ammessa dalla stessa ricorrente, la circostanza dell’avvenuta cancellazione di quest’ultima dall’albo delle imprese artigiane sin dal 2018 a causa del superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 4 L. 443/1985 (Legge-quadro per l’artigianato).

Ad avviso della ricorrente, tuttavia, il mero dato formale della cancellazione della stessa dall’Albo delle Imprese Artigiane – dovuto al superamento del limite dimensionale relativo al numero dei lavoratori dipendenti – non ne eliderebbe la natura di impresa artigiana, atteso che l’assetto organizzativo e produttivo aziendale è rimasto inalterato, permane l’iscrizione della ricorrente all’Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato e al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Artigianato ed essa continua a svolgere la sola attività di riparazione, manutenzione e installazione di impianti antincendio (ossia attività artigianale per lavorazioni non in serie).

5. Tale tesi non merita condivisione.

5.1. L’art. 3, comma 1, l. 443/1985 cit. stabilisce che «E’ artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa». 

I successivi commi estendono tale qualifica anche alle imprese costituite ed esercitate in talune forme societarie, ma pur sempre a condizione che siano rispettati “i limiti dimensionali” previsti al comma 1.

Ancora, l’art. 5 della medesima legge istituisce l’albo delle imprese artigiane, al quale sono tenute a iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli artt. 2-4: il comma 5 precisa che «l’iscrizione all’albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane».

5.2. Ebbene, alla luce delle anzidette premesse, deve ritenersi irrilevante l’assunto di parte ricorrente secondo cui la stessa potrebbe continuare ad avvalersi della qualifica di impresa artigiana atteso che l’assetto organizzativo e produttivo aziendale è rimasto inalterato, permane l’iscrizione della ricorrente all’Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato e al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Artigianato ed essa svolge tuttora esclusivamente attività artigianale per lavorazioni non in serie.

5.3. Invero, se nei rapporti privatistici non sussiste l’obbligo per l’impresa di applicare il contratto collettivo del settore industriale, anche allorché abbia superato i limiti dimensionali previsti per l’impresa artigiana, ciò non può valere anche ai fini della partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici e nell’esecuzione dei relativi contratti.

Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza formatasi in relazione al previgente art. 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006, infatti, in materia di appalto pubblico l'affidatario è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore di riferimento, con conseguente applicazione del contratto del settore industriale qualora l’impresa abbia superato i limiti dimensionali previsti per l’impresa artigiana (in tal senso, Cass., sez. lav., 1 marzo 2019, n. 6143; Cass., sez. lav., 9 agosto 2024, n. 22641).

Diversamente opinando, del resto, si finirebbe per consentire agli operatori economici di partecipare a procedure evidenziali per l’affidamento di contratti pubblici avvalendosi dei benefici - in termini di disciplina economico-normativa stabilita nei CCNL - derivanti da qualifiche delle quali non sono, tuttavia, in possesso, con conseguente violazione di norme imperative poste a tutela dei lavoratori, oltre che frustrazione della par condicio.
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