Massima Sentenza
“…in linea di principio le soluzioni meramente organizzative adottate da parte di un’impresa non costituiscono segreto tecnico, salvo che non ne venga perlomeno apprezzata la particolare originalità, legata a soluzioni così innovative, anche dal punto di vista del supporto tecnologico, da costituire un oggettivo progresso dello stato dell’arte, tale da assicurare un vantaggio concorrenziale in una pluralità indeterminata di gare. Nel caso di specie, non solo né la stazione appaltante, né la aggiudicataria nella propria istanza di oscuramento fanno cenno a una organizzazione di tale natura, ma, in ogni caso, il riferimento alla compresenza di appalti sul territorio laziale (in sé, fattore contingente, e non necessariamente ripetibile in ogni altra gara) induce a pensare che si sia in presenza di soluzioni che permettono di distribuire il costo del lavoro su più commesse, ciò che, di per sé, in nessun caso può costituire segreto tecnico tutelabile…”
TAR Lazio Roma, Sez. II Ter, 10.06.2026, n.10664
Le soluzioni meramente organizzative adottate da parte di un’impresa non costituiscono segreto tecnico, salvo che non ne venga perlomeno apprezzata la particolare originalità, legata a soluzioni così innovative, anche dal punto di vista del supporto tecnologico, da costituire un oggettivo progresso dello stato dell’arte, tale da assicurare un vantaggio concorrenziale in una pluralità indeterminata di gare.
“… Il Tribunale osserva, anzitutto, che il diritto alla prova della ricorrente non può ritenersi soddisfatto dalla acquisizione del dato concernente il totale del costo della mano d’opera, posto che, come è noto, la contestazione del giudizio di anomalia di regola richiede la conoscenza delle singole voci di cui si compone l’offerta, perlomeno quanto al costo del lavoro, al fine di cogliere eventuali elementi di illegittimità che altrimenti potrebbero sfuggire. E ciò, a maggior ragione, con riferimento alle attività ad alta intensità di lavoro, nelle quali il costo di quest’ultimo è la voce assolutamente preponderante dell’offerta economica.
Ciò premesso, in linea di principio le soluzioni meramente organizzative adottate da parte di un’impresa non costituiscono segreto tecnico, salvo che non ne venga perlomeno apprezzata la particolare originalità, legata a soluzioni così innovative, anche dal punto di vista del supporto tecnologico, da costituire un oggettivo progresso dello stato dell’arte, tale da assicurare un vantaggio concorrenziale in una pluralità indeterminata di gare.
Nel caso di specie, non solo né la stazione appaltante, né la aggiudicataria nella propria istanza di oscuramento fanno cenno a una organizzazione di tale natura, ma, in ogni caso, il riferimento alla compresenza di appalti sul territorio laziale (in sé, fattore contingente, e non necessariamente ripetibile in ogni altra gara) induce a pensare che si sia in presenza di soluzioni che permettono di distribuire il costo del lavoro su più commesse, ciò che, di per sé, in nessun caso può costituire segreto tecnico tutelabile..."



