Massima Sentenza
“… allo speciale rito del comma 7 dell’art. 36 D. Lgs. 36/2023 non si applichi la sospensione feriale di cui all’art. 54, comma 2, CPA, valendo l’eccezione di cui al successivo comma 3. Invero il citato comma 7 prescrive che il ricorso “è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’articolo 55 del codice di cui all’allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010” e tale richiamo può intendersi comprensivo dell’intero regime dei termini processuali dei procedimenti cautelari, ivi inclusa l’insensibilità alla sospensione feriale; del resto è evidente come l’opposta opzione di ritenere applicabile al rito “acceleratissimo” sulla secretazione delle offerte detta sospensione sarebbe in contrasto con le finalità del particolare regime processuale della fattispecie, teso (a partire dal termine eccezionalmente ridotto di impugnazione di soli 10 giorni) ad addivenire all’immediata risoluzione della relativa questione, strumentalmente alla celere prevenzione o definizione dei contenziosi sugli appalti ..”
Al rito speciale previsto dall’art. 36, comma 7, D.Lgs. 36/2023 non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 54, comma 2, c.p.a., trovando applicazione l’eccezione prevista dal successivo comma 3. Il rinvio ai termini dimezzati dell’art. 55 c.p.a. deve infatti intendersi riferito al regime proprio dei procedimenti cautelari, coerentemente con la natura accelerata del rito e con l’esigenza di definire tempestivamente le controversie sulla secretazione delle offerte..
Condivisibile giurisprudenza ha affermato che allo speciale rito del comma 7 dell’art. 36 D. Lgs. 36/2023 non si applichi la sospensione feriale di cui all’art. 54, comma 2, CPA, valendo l’eccezione di cui al successivo comma 3. Invero il citato comma 7 prescrive che il ricorso “è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’articolo 55 del codice di cui all’allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010” e tale richiamo può intendersi comprensivo dell’intero regime dei termini processuali dei procedimenti cautelari, ivi inclusa l’insensibilità alla sospensione feriale; del resto è evidente come l’opposta opzione di ritenere applicabile al rito “acceleratissimo” sulla secretazione delle offerte detta sospensione sarebbe in contrasto con le finalità del particolare regime processuale della fattispecie, teso (a partire dal termine eccezionalmente ridotto di impugnazione di soli 10 giorni) ad addivenire all’immediata risoluzione della relativa questione, strumentalmente alla celere prevenzione o definizione dei contenziosi sugli appalti (cfr. T.A.R. Lazio, n. 14212 del 7 agosto 2026).



