Massima Sentenza
“…è irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione in questione che sia stato commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara; e ciò quale diretta conseguenza dell’applicazione della norma di cui all’articolo 57, par. 7, della direttiva 2014/24/ UE, il quale ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 [all’interno del quale rientrano le cause di esclusione dei gravi illeciti professionali: lett. c)], non può essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione» (salvo il caso dell’illecito antitrust di cui all’art. 57, par. 4, lettera d) della citata direttiva, in cui il periodo massimo di esclusione è calcolato a decorrere dalla data della decisione dell’autorità antitrust: cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, IV, 24 ottobre 2018…”
Ai fini delle cause di esclusione per grave illecito professionale, è irrilevante il fatto commesso oltre tre anni prima dell’indizione della procedura di gara. Il termine decorre dalla data del fatto e non dal successivo accertamento giudiziale, in coerenza con l’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE.
“…1. – In primo luogo va escluso che sussistesse, a carico di …, l’onere di dichiarare in gara il fatto relativo all’illecito accertato nella procedura di gara del 2020, oggetto della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, stante la irrilevanza, in termini generali, quale autonoma causa di esclusione, della mera omissione dichiarativa (recentemente, con riferimento agli articoli 96, quattordicesimo comma, e 98, quinto comma, del Codice dei contratti pubblici, Cons. St., Sezione quinta, 29 aprile 2025, n. 3610, secondo cui non rileva la circostanza della omissione dichiarativa in ordine al fatto che potrebbe integrare il grave illecito professionale, posto che, ai sensi dell’art. 98, quinto comma, del Codice dei contratti pubblici, dette omissioni possono assumere rilievo solamente quali elementi a supporto della valutazione di gravità di un altro illecito professionale tra quelli tipizzati dalla norma, ma non integra un’autonoma causa di esclusione; e tenuto conto, altresì, che analogamente dispone, in via generale, l’art. 96, comma 14, il quale esclude la valenza dell’omessa dichiarazione quale autonoma causa di esclusione; in tal senso, peraltro, già Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 16 del 2020 e successiva giurisprudenza conforme).
Né rileva che la dichiarazione omessa fosse prescritta dalla lex specialis di gara, posto che l’immanenza del principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, di cui all’art. 10 del Codice dei contratti pubblici, preclude che le richiamate previsioni possano essere eluse, quanto agli effetti, attraverso la prescrizione di adempimenti procedimentali che derivino unicamente da valutazioni della stazione appaltante.
8.2. – Quanto all’ulteriore profilo dedotto dall’appellante, l’accertata esistenza, in altra procedura di gara, della causa di esclusione della imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale (art. 95, primo comma, lettera d)) non produce effetti in altre procedure, come chiaramente si desume dall’art. 96, comma 10, lettera b), il quale dispone che le cause di esclusione di cui all’art. 95, primo comma, lettere b), c) e d), «rilevano […] per la sola gara cui la condotta si riferisce […]».
8.3. - Solo per completezza va osservato che è corretta anche la considerazione svolta dal primo giudice circa la rilevanza da attribuire, nelle cause di esclusione in questione, a fatti risalenti a oltre tre anni prima della indizione della gara. Anche per questo profilo deve richiamarsi il prevalente orientamento della giurisprudenza (si veda, per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2021, n. 6233, punto 7 e ss., con riferimento all’art. 80, comma 5, del d.lgs. n 50 del 2016, sempre in tema di gravi illeciti professionali) secondo cui è irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione in questione che sia stato commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara; e ciò quale diretta conseguenza dell’applicazione della norma di cui all’articolo 57, par. 7, della direttiva 2014/24/ UE, il quale ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 [all’interno del quale rientrano le cause di esclusione dei gravi illeciti professionali: lett. c)], non può essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione» (salvo il caso dell’illecito antitrust di cui all’art. 57, par. 4, lettera d) della citata direttiva, in cui il periodo massimo di esclusione è calcolato a decorrere dalla data della decisione dell’autorità antitrust: cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, IV, 24 ottobre 2018, C-124/17)..."



