Nel conflitto d’interessi è sufficiente la mera posizione formale del soggetto?

Nel conflitto d’interessi è sufficiente la mera posizione formale del soggetto?

Massima Sentenza

“… Dalla lettura della disposizione appena citata, ad avviso del Collegio, si evince che la “minaccia” al regolare svolgimento della procedura deve essere comprovata sulla base di dati oggettivi e concreti e che l’“interesse” del soggetto che si assume essere in posizione di conflitto deve essere dimostrato in forza di dati riferiti alle specifiche mansioni, non potendolo ricondurre ad una semplice posizione formale ricoperta nell’organizzazione dell’amministrazione. Inoltre, deve trattarsi di un interesse effettivo “la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro”, vale a dire un interesse inconciliabile con il corretto perseguimento anche dell’interesse pubblico.…”

Cons. St., Sez. V, 13.102.2026, N.7506


La “minaccia” al regolare svolgimento della procedura deve essere comprovata sulla base di dati oggettivi e concreti e che l’“interesse” del soggetto che si assume essere in posizione di conflitto deve essere dimostrato in forza di dati riferiti alle specifiche mansioni, non potendolo ricondurre ad una semplice posizione formale ricoperta nell’organizzazione dell’amministrazione

“…L’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 nel dare la nozione di conflitto di interessi fa riferimento a un “soggetto” che per incarichi ricoperti o funzioni svolte “può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione” della procedura di aggiudicazione, con la precisazione che il conflitto sorge qualora tale soggetto risulti portatore di “un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”. Ne discende, dunque, la perdurante rilevanza anche solo potenziale del pregiudizio che la presenza di un conflitto di interessi può provocare all’imparzialità e al buon andamento della procedura, sulla scorta della giurisprudenza formatasi anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023. 

Tale lettura appare in linea con la finalità perseguita dalla disposizione in commento di tutelare l’interesse pubblico al pieno esplicarsi della concorrenza ed allo svolgersi della procedura di affidamento in condizioni di effettiva par condicio tra tutti gli operatori economici, in perfetta conformità con l’art. 24 della direttiva 2014/24/UE, ai sensi del quale “gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici”.

10.3. Acquisita la definizione di conflitto di interessi, sotto il profilo probatorio lo stesso deve essere verificato non in termini astratti, ma sulla base di elementi oggettivi e concreti, come si evince chiaramente dal disposto dell’art. 16, comma 2, ai sensi del quale “in coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro”.

Dalla lettura della disposizione appena citata, ad avviso del Collegio, si evince che la “minaccia” al regolare svolgimento della procedura deve essere comprovata sulla base di dati oggettivi e concreti e che l’“interesse” del soggetto che si assume essere in posizione di conflitto deve essere dimostrato in forza di dati riferiti alle specifiche mansioni, non potendolo ricondurre ad una semplice posizione formale ricoperta nell’organizzazione dell’amministrazione. Inoltre, deve trattarsi di un interesse effettivo “la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro”, vale a dire un interesse inconciliabile con il corretto perseguimento anche dell’interesse pubblico.

10.4. Applicando i detti principi alla fattispecie in esame il Collegio esclude che si versi in un’ipotesi di violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 con conseguente rigetto del motivo di appello…”

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