Il subappaltatore può impugnare il diniego di autorizzazione al subappalto?

Il subappaltatore può impugnare il diniego di autorizzazione al subappalto?

Massima Sentenza

“… Dalla lettura della disposizione appena citata, ad avviso del Collegio, si evince che la “minaccia” al regolare svolgimento della procedura deve essere comprovata sulla base di dati oggettivi e concreti e che l’“interesse” del soggetto che si assume essere in posizione di conflitto deve essere dimostrato in forza di dati riferiti alle specifiche mansioni, non potendolo ricondurre ad una semplice posizione formale ricoperta nell’organizzazione dell’amministrazione. Inoltre, deve trattarsi di un interesse effettivo “la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro”, vale a dire un interesse inconciliabile con il corretto perseguimento anche dell’interesse pubblico.…”

TAR E.Romagna Parma, Sez. I, 09.10.2026, n.445


Il subappaltatore indicato dall’appaltatore non è legittimato a impugnare il diniego di autorizzazione al subappalto, poiché resta estraneo al rapporto tra stazione appaltante e affidatario e vanta, rispetto all’esecuzione del subappalto, un interesse di mero fatto. La scelta di ricorrere al subappalto e di contestarne il diniego compete infatti all’appaltatore, sul quale permane la responsabilità dell’esecuzione del contratto

“…Orbene, secondo un orientamento della giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide, dalle riportate norme emerge con evidenza che il soggetto aggiudicatario del contratto, ossia l’aggiudicatario appaltatore, riveste un ruolo centrale nell’esecuzione del contratto e la responsabilità dell’eventuale inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni dedotte in contratto non può che ricadere sull’aggiudicatario, cui compete la decisione di avvalersi di un subappaltatore per lo svolgimento di (parte) delle prestazioni necessarie per garantire l’esatto adempimento del contratto, previa autorizzazione da parte della Stazione appaltante (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 16 marzo 2026 n. 1802). Ne consegue che il subappaltatore non è titolare di azione giurisdizionale preordinata all’impugnazione gli atti dell’amministrazione adottati nei confronti dell’appaltatore e finalizzati a incidere sul corretto svolgimento del rapporto contrattuale, ivi compreso ogni eventuale provvedimento della stazione appaltante che riguardi il subappalto, quale la sostituzione del subappaltatore, essendo egli estraneo al rapporto Amministrazione – appaltatore (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 16 marzo 2026 n. 1802).

Come è stato osservato, poi, poiché ricade sull’appaltatore la responsabilità dell’eventuale inadempimento (parziale o totale), non può che essere a lui rimessa la decisione, dettata da considerazioni di carattere tecnico-aziendale, di avvalersi di un subappaltatore per lo svolgimento (di parte) delle prestazioni necessarie per garantire l’esatto adempimento del contratto e in ultima analisi il raggiungimento del risultato voluto dalle parti. In tale ottica, l’autorizzazione della stazione appaltante opera pur sempre come rimozione di un limite alla scelta, effettuata dall’appaltatore quale responsabile dell’esecuzione del contratto, di una determinata modalità esecutiva; tanto che il diniego di subappalto, imponendo il reperimento di soluzioni alternative (in caso di non contestazione), potrebbe incidere proprio sulla possibilità dell’esecutore di assicurare l’esatto (e il tempestivo) adempimento delle proprie prestazioni (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 26 luglio 2023 n. n. 12656 che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 8 settembre 2017, n. 9638).

A ciò aggiungasi l’ulteriore rilievo che il diniego di subappalto potrebbe persino giovare all’appaltatore, ove, come nel caso di specie, fondato su gravi illeciti professionali dell’aspirante subappaltatore, in quanto gli consentirebbe di optare per operatori economici più affidabili; di talchè un eventuale annullamento del diniego di subappalto ad esito dell’impugnativa del subappaltatore potrebbe, in tesi, ledere lo stesso interesse dell’appaltatore.

Alla luce di tali considerazioni deve escludersi che il subappaltatore sia legittimato a impugnare il diniego di autorizzazione al subappalto adottato nei confronti dell’appaltatore, ossia nei confronti del soggetto che con la presentazione della relativa istanza ha palesato il suo interesse diretto, concreto e attuale a ricorrere a questa particolare modalità di adempimento L’eventuale interesse del subappaltatore all’esecuzione del subappalto, in tale contesto, costituisce interesse di mero fatto, non azionabile né in sede procedimentale (come risulta dalla disciplina di riferimento) né in sede giurisdizionale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 26 luglio 2023 n. 12656)..."
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