L’indennità di trasferta può compensare un CCNL economicamente meno favorevole?

L’indennità di trasferta può compensare un CCNL economicamente meno favorevole?

Massima Sentenza

“… L’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, consente infatti all’operatore economico di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante soltanto a condizione che siano garantite tutele equivalenti a quelle assicurate dal contratto assunto quale parametro di riferimento. Ai fini della verifica dell’equivalenza economica, l’art. 4 dell’Allegato I.01 al medesimo decreto legislativo prevede espressamente che la comparazione debba essere effettuata con riguardo alle componenti fisse della retribuzione globale annua, con esclusione delle voci variabili. Ne consegue che l’indennità di trasferta, in quanto emolumento correlato al concreto svolgimento della prestazione lavorativa e connotato da natura variabile, non può essere utilmente valorizzata al fine di colmare il differenziale retributivo esistente tra i due contratti collettivi e di dimostrare l’equivalenza richiesta dalla disciplina di gara…”

TAR Lazio Roma, Sez. IV Ter, 15.10.2026, n.16114


Ai fini della verifica di equivalenza economica tra il CCNL applicato dall’operatore economico e quello indicato dalla stazione appaltante, il confronto deve essere effettuato sulle componenti fisse della retribuzione globale annua, restando escluse le voci variabili. Ne consegue che l’indennità di trasferta, in quanto emolumento collegato al concreto svolgimento della prestazione e di natura variabile, non può essere utilizzata per colmare un differenziale retributivo tra i due contratti collettivi. La mancata dimostrazione dell’equivalenza economica costituisce autonoma ragione di esclusione.

“…Assume carattere assorbente il rilievo secondo cui la stessa ricorrente, nella dichiarazione di equivalenza prodotta in sede di gara e richiamata nel ricorso, ha espressamente riconosciuto l’esistenza di uno scostamento retributivo a favore del CCNL indicato dalla lex specialis, affermando tuttavia la sussistenza dell’equivalenza delle tutele economiche in ragione dell’indennità di trasferta prevista dall’art. 62 del CCNL. 

In particolare, la ricorrente ha rappresentato che, pur in presenza di valori retributivi inferiori rispetto a quelli del CCNL assunto dalla Stazione Appaltante quale parametro di riferimento, l’equivalenza sarebbe stata raggiunta in considerazione del riconoscimento ai lavoratori delle predette indennità di trasferta. 

Tale prospettazione non può essere condivisa.

L’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, consente infatti all’operatore economico di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante soltanto a condizione che siano garantite tutele equivalenti a quelle assicurate dal contratto assunto quale parametro di riferimento. Ai fini della verifica dell’equivalenza economica, l’art. 4 dell’Allegato I.01 al medesimo decreto legislativo prevede espressamente che la comparazione debba essere effettuata con riguardo alle componenti fisse della retribuzione globale annua, con esclusione delle voci variabili.

Ne consegue che l’indennità di trasferta, in quanto emolumento correlato al concreto svolgimento della prestazione lavorativa e connotato da natura variabile, non può essere utilmente valorizzata al fine di colmare il differenziale retributivo esistente tra i due contratti collettivi e di dimostrare l’equivalenza richiesta dalla disciplina di gara.

Risulta pertanto dirimente il fatto che la stessa ricorrente abbia fondato la dimostrazione dell’equivalenza economica proprio su una componente retributiva che il legislatore ha espressamente escluso dal perimetro della relativa verifica. 

Una volta esclusa la rilevanza dell’indennità di trasferta, resta fermo il dato, non contestato nella sua materialità, dello scostamento retributivo esistente tra il CCNL applicato dalla ricorrente e quello individuato dalla stazione appaltante…”

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