Quando l’amministrazione può attivare il subprocedimento di anomalia dell’offerta?

Quando l’amministrazione può attivare il subprocedimento di anomalia dell’offerta?

Massima Sentenza

l’Amministrazione gode di una: “discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.” (Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2017, n. 2460). Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza, tale conclusione trova giustificazione nel carattere meramente prodromico della scelta di procedere alla verifica rispetto al successivo giudizio sulla concreta affidabilità dell’offerta, nonché nell’ampiezza del relativo presupposto normativo, oggi individuato dall’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 2023, nell’esistenza di “elementi specifici” dai quali possa emergere il sospetto che l’offerta appaia anormalmente bassa....”

TAR Lazio Roma, Sez. II Bis, 11.09.2026, n.14820


L’amministrazione gode di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione.

“…6.1 Rileva il Collegio che, nella parte in cui la ricorrente censura la scelta della stazione appaltante di sottoporre a verifica di anomalia tutte le offerte presentate dai concorrenti, la doglianza si pone, anzitutto, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’Amministrazione dispone di una discrezionalità particolarmente ampia nella scelta di attivare il subprocedimento di verifica facoltativa dell’anomalia.

È stato, infatti, ripetutamente affermato che l’Amministrazione gode di una: “discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell'offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.” (Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2017, n. 2460).

Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza, tale conclusione trova giustificazione nel carattere meramente prodromico della scelta di procedere alla verifica rispetto al successivo giudizio sulla concreta affidabilità dell’offerta, nonché nell’ampiezza del relativo presupposto normativo, oggi individuato dall’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 2023, nell’esistenza di “elementi specifici” dai quali possa emergere il sospetto che l’offerta appaia anormalmente bassa.

In tal senso si è espressamente affermato che la decisione di sottoporre un’offerta a verifica facoltativa costituisce manifestazione di una valutazione ampiamente discrezionale, correlata ad una situazione di mero sospetto di anomalia, ancora interamente da accertare, e come tale sindacabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza o dell’evidente travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2018, n. 604).

Del resto, nella fattispecie in esame, la stessa lex specialis di gara attribuiva all’Amministrazione aggiudicatrice un potere di valutazione particolarmente esteso..."





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