Massima Sentenza
“…L’articolo 98 include, infine, nel novero dei gravi illeciti professionali la condotta dell’operatore economico che abbia “tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione” (cfr. art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. 36/23), con la precisazione per cui: “La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell’entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell’organizzazione dell’impresa” (art. 98, comma 4, Codice). Pertanto, in linea con il principio di autoresponsabilità vigente nel peculiare settore delle commesse pubbliche, non rileva uno specifico intento fraudolento, essendo sufficiente una condotta colposa, come tale non in linea con i dettami della diligenza professionale che è lecito attendersi da qualunque operatore economico…”
Cons. St, Sez. V, 06.08.2026, n.6417
In linea con il principio di autoresponsabilità vigente nel peculiare settore delle commesse pubbliche, non rileva uno specifico intento fraudolento, essendo sufficiente una condotta colposa, come tale non in linea con i dettami della diligenza professionale che è lecito attendersi da qualunque operatore economico.
“..11. Ai sensi dell’art. 95, comma 1 lett. e), la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti “che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi”.
Il successivo art. 96, comma 14, del Codice stabilisce poi che: “L’operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell’articolo 98”.
L’articolo 98 include, infine, nel novero dei gravi illeciti professionali la condotta dell’operatore economico che abbia “tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione” (cfr. art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. 36/23), con la precisazione per cui: “La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa” (art. 98, comma 4, Codice). 12. Pertanto, in linea con il principio di autoresponsabilità vigente nel peculiare settore delle commesse pubbliche, non rileva uno specifico intento fraudolento, essendo sufficiente una condotta colposa, come tale non in linea con i dettami della diligenza professionale che è lecito attendersi da qualunque operatore economico..."



