Entro che termine si può chiedere la rettifica degli errori materiali contenuti nell’offerta economica?

Entro che termine si può chiedere la rettifica degli errori materiali contenuti nell’offerta economica?

Massima Sentenza

“..La lettera della disposizione (art. 101 comma 4) di cui si controverte è chiarissima nel senso che, in ordine al termine entro cui è possibile intervenire, il limite non coincide con la prima seduta della gara, ma con il momento effettivo in cui la singola offerta viene aperta. Ciò significa che l’operatore, fino a quel momento, può richiedere la rettifica, purché la piattaforma di gara lo consenta e sia sempre rispettato l’anonimato. Le modalità di correzione dell’errore sono anche contenute al punto 13.1. del Bando tipo ANAC 1/2023, modalità che, in ogni caso, sono state pedissequamente rispettate dalla stazione appaltante…”

Cons. St., Sez. V, 02.04.2026, n. 2721


La lettera della disposizione (art. 101 comma 4) di cui si controverte è chiarissima nel senso che, in ordine al termine entro cui è possibile intervenire, il limite non coincide con la prima seduta della gara, ma con il momento effettivo in cui la singola offerta viene aperta.

"... La particolarità del soccorso c.d. “correttivo” è che esso presuppone l’iniziativa dell’operatore economico e non della stazione appaltante. Si tratta della principale novità dell’istituto delineato dall’art. 101 (in questo senso si esprime anche la relazione illustrativa). 

29.10. Si tratta di comprendere quale sia il confine tra errore materiale, idoneo a consentire l’attivazione del soccorso correttivo ad iniziativa dell’operatore economico e modifica dell’offerta. Quel che è imprescindibile è che l’operazione di correzione si fondi su elementi identificativi dell’errore desumibili dall’atto stesso, non già da fonti esterne, estranee all’offerta; e che l’amministrazione non sia gravata da un obbligo di diligenza ricostruttiva maggiore di quello che ci si attende e si può esigere dallo stesso concorrente interessato nella fase di compilazione e confezionamento della propria offerta. Ovviamente, alla qualificazione di un errore come meramente materiale e perciò emendabile non osta il fatto che possa rivelarsi necessaria una sia pur minima attività interpretativa dell’amministrazione, quando finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o calcolo. Si tratta, in sostanza, di un errore ostativo nella manifestazione della volontà negoziale, oggettivamente riconoscibile e rimediabile senza particolari sforzi ricostruttivi o interpretativi, per cui nelle procedure di evidenza pubblica esso deve consistere in un errore intervenuto nella fase dell’estrinsecazione formale della volontà, sostanziandosi nell’esternazione di una volontà difforme da quella realmente voluta dal dichiarante.

29.11. Va anche sottolineato che una qualche forma di elasticità nell’individuazione dell’errore materiale è sempre stata riconosciuta dalla giurisprudenza, addirittura precedente al d.lgs. n. 36 del 2023, tanto che è più volte stata ritenuta ammissibile una moderata attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto (tra le tante, Consiglio Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; Consiglio di Stato, Sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1347). Tale limitata attività interpretativa è ammissibile perché le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III, 27 maggio 2024, n. 4702, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2020, n. 1905). Il fatto insomma che sia necessaria un’attività interpretativa, finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o di calcolo, non vale a escludere che si sia in presenza di un errore materiale emendabile (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 gennaio 2023, n. 1034).

29.12. In tale situazione, la correzione operata da ... non può essere in alcun modo preclusa alla stregua della richiamata giurisprudenza, a maggior ragione alla luce della novità costituita dall’art. 101 comma 4 del Codice dei contratti pubblici che si pone in linea con l’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore, configurando una sorta di anticipazione del soccorso istruttorio in senso stretto che la stazione appaltante potrebbe attivare ai sensi del terzo comma dello stesso art. 101...

La lettera della disposizione (art. 101 comma 4) di cui si controverte è chiarissima nel senso che, in ordine al termine entro cui è possibile intervenire, il limite non coincide con la prima seduta della gara, ma con il momento effettivo in cui la singola offerta viene aperta. Ciò significa che l’operatore, fino a quel momento, può richiedere la rettifica, purché la piattaforma di gara lo consenta e sia sempre rispettato l’anonimato. Le modalità di correzione dell’errore sono anche contenute al punto 13.1. del Bando tipo ANAC 1/2023, modalità che, in ogni caso, sono state pedissequamente rispettate dalla stazione appaltante..."

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