L’iscrizione CCIAA e l’oggetto della gara devono essere perfettamente identici?

L’iscrizione CCIAA e l’oggetto della gara devono essere perfettamente identici?

Massima Sentenza

“…la prescritta coerenza tra le attività indicate nell’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane e l’oggetto dell’appalto deve essere valutata complessivamente ed in modo sostanziale, anche alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubbliciL’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato, va svolto sulla base del confronto fra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale, potendo altresì concorrere alla integrazione del requisito di partecipazione anche le attività c.d. secondarie. La corrispondenza non può assumere i connotati della perfetta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento, perché ciò consentirebbe di ammettere in gara solo gli operatori economici che hanno un oggetto pienamente speculare, o identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidare…

Cons. St., Sez. V, 05.09.2025, n.7225


La corrispondenza non può assumere i connotati della perfetta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento, perché ciò consentirebbe di ammettere in gara solo gli operatori economici che hanno un oggetto pienamente speculare, o identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidare.

Va in primis chiarito che si condivide in linea di principio, anche alla luce del recente orientamento della sezione, la prospettazione di fondo da cui muove la sentenza di prime cure, dovendosi tenere conto del novellato contesto normativo di cui all’art. 100 D.lgs. 36/2023, regolante ratione temporis la procedura de qua.

Infatti “la prescritta coerenza tra le attività indicate nell’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane e l’oggetto dell’appalto deve essere valutata complessivamente ed in modo sostanziale, anche alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e non può essere richiesta, diversamente da quanto sostiene l’appellante, la perfetta coincidenza tra le prime e il secondo. Per tale ragione, risulta evidente che la verifica del possesso del requisito di idoneità professionale di cui si discute impone esclusivamente una valutazione di compatibilità in senso lato. Ciò in quanto, per il principio del favor partecipationis, deve indirizzare l’interprete nel senso di escludere dal novero dei partecipanti soltanto coloro per i quali non sia possibile addivenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale. Ne consegue che la verifica della richiesta idoneità professionale deve essere operata in virtù di un approccio non già atomistico, parcellizzato e frazionato, ma globale e complessivo delle prestazioni dedotte in contratto. L’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato, va svolto sulla base del confronto fra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale, potendo altresì concorrere alla integrazione del requisito di partecipazione anche le attività c.d. secondarie. La corrispondenza non può assumere i connotati della perfetta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento, perché ciò consentirebbe di ammettere in gara solo gli operatori economici che hanno un oggetto pienamente speculare, o identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidare, con conseguente ingiustificata limitazione della platea dei partecipanti. In tale prospettiva, la “coerenza” va ricercata non secondo una valutazione atomistica e parcellizzata delle prestazioni, ma verificando l’idoneità professionale globalmente e complessivamente con riferimento alle prestazioni dedotte in contratto (Cons. Stato, sez. V., n. 529 del 2023). Come la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha più volte precisato, non si persegue l’interesse pubblico rafforzando o creando riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, ma, al contrario, assicurando l’accesso al mercato, nel contemperamento con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità, anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale (Cons. Stato, sez. III, n. 5170 del 2017 cit; id. n. 5102 del 2017; Cons. Stato, sez. V, n. 796 del 2018). Oltre all’argomento sistematico, all’interpretazione suggerita dal RTI appellante si oppone anche la irragionevolezza di una soluzione che, in sostanza, impone il possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane per una attività esattamente corrispondente a quella oggetto dell’appalto da affidare, escludendo dalla procedura di gara quegli operatori economici, come quello di specie, che operano nel settore economico nel quale rientra l’appalto e dimostrano il possesso degli altri requisiti di selezione della capacità tecnica e professionale richiesti dal bando, pur non essendo iscritti al registro delle CCIA per una attività coincidente con l’oggetto del contratto (Consiglio di Stato, sez. V, 5 novembre 2024 n. 8847).

In sintesi questa impostazione è del tutto coerente con la volontà del legislatore, evincibile dalla Relazione al Codice, di correlare il concetto di pertinenza (diverso dalla coincidenza) al principio di massima partecipazione, con la conseguenza che l’idoneità professionale deve semplicemente attestare, come filtro di ingresso, l’operatività dell’impresa nel settore economico nel quale rientra l’appalto.




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