L’ELENCAZIONE DEI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI RILEVANTI, CONTENUTA NELL’ART. 80, COMMA 5, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, E’ MERAMENTE ESEMPLIFICATIVA, POTENDO LA STAZIONE APPALTANTE DESUMERE IL COMPIMENTO DI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI DA OGNI VICENDA PREGRESSA. Cons. St., Sez. III, 20.08.2021, n. 5967 “…Sul punto, vale preliminarmente osservare che, come già ripetutamente evidenziato questa Sezione, il tema […]
l’omessa o reticente dichiarazione non legittima di per sé l’attivazione di un automatismo espulsivo, ma deve essere apprezzata dalla stazione appaltante nella sua idoneità ad “influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante” ovvero a compromettere il “corretto svolgimento della procedura di selezione”
Le false dichiarazioni rese dall’operatore economico durante l’abilitazione al MEPA comportano l’esclusione dalla gara dello stesso, in quanto costituiscono un indebito tentativo di influenzare il processo decisionale della stazione appaltant
Il TAR Campania effettua un accurato riepilogo della giurisprudenza sugli obblighi dichiarativi in relazione all’affidabilità professionale degli operatori economici.
LE DICHIARAZIONI FALSE O RETICENTI COMPORTANO L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE - IL LIMITE TRIENNALE PER L'OPERATIVITA' DELLA CAUSA D'ESCLUSIONE NON OPERA NEL CASO IN CUI LA RISOLUZIONE E' SUB IUDICE.