Va dichiarato il collegamento tra imprese che partecipano a lotti diversi?

Va dichiarato il collegamento tra imprese che partecipano a lotti diversi?

Massima Sentenza

“… 19. A fronte di ciò, fuori fuoco è il richiamo dell’Amministrazione a una pretesa falsità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, rilevante ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera m), del d.lgs. n. 50/2016, dal momento che tale disposizione non rileva con riferimento ad offerte presentate dalle imprese che si riferiscono – come è nella specie – a lotti diversi, in quanto un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione … di modo che non vi può essere una preclusione a che la stessa società, appartenente al medesimo gruppo societario di altre partecipanti a lotti diversi, possa partecipare…”

TAR Campania Salerno, Sez. III, 07.10.2026, n.1667


In una gara suddivisa in lotti, la partecipazione di società appartenenti al medesimo gruppo a lotti diversi non determina, di per sé, la falsità delle dichiarazioni rese in ordine all’assenza di situazioni rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), D.Lgs. 50/2016. Ciascun lotto dà infatti luogo a un’autonoma procedura di affidamento, con la conseguenza che il collegamento tra imprese partecipanti a lotti differenti non integra la partecipazione alla medesima gara rilevante ai fini della disposizione.

“…Sul punto questo Collegio condivide e fa propria la giurisprudenza che ha sottolineato quanto segue:

“la Sezione ha avuto modo di precisare che: “In definitiva, deve ritenersi che, ferma l’inapplicabilità dell’art. 80, comma 5, lett. m), del codice nei casi in cui, in presenza di più lotti autonomi, le offerte ritenute riferibili ad un unico centro decisionale siano presentate in lotti diversi (ciò perché, per consolidato intendimento, un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è formalmente “un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione” cfr. Cons. Stato, sez. V: 18 marzo 2021, n. 2350; 12 febbraio 2020, n. 1070), allorquando sussista, come nel caso in esame, la previsione del vincolo di aggiudicazione, la riferibilità delle offerte ad un unico centro decisionale opera esclusivamente in riferimento a tale vincolo e determina la esclusione, nell’altro o negli altri lotti, del concorrente che già si sia sostanzialmente aggiudicato un altro lotto. In sostanza, la regola di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), attiene esclusivamente alla tutela della intrinseca regolarità dell’offerta e della par condicio fra i concorrenti del singolo lotto, intesa quale singola e distinta procedura di aggiudicazione, e non già alla tutela, per il profilo della concorrenza nel mercato, dell’interesse ad una diversificazione (ossia alla non concentrazione) delle aggiudicazioni alle concorrenti nei diversi lotti” (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 5900/2023).

In altre parole, un conto è il vincolo di aggiudicazione, che opera a valle delle operazioni di gara in una logica distributiva ed antitrust, un altro è il motivo di esclusione di cui all’art. 80 citato, che opera a monte, nella selezione della platea degli operatori ammessi alla procedura di gara.

19. A fronte di ciò, fuori fuoco è il richiamo dell’Amministrazione a una pretesa falsità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, rilevante ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera m), del d.lgs. n. 50/2016, dal momento che tale disposizione non rileva con riferimento ad offerte presentate dalle imprese che si riferiscono – come è nella specie - a lotti diversi, in quanto un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione (cfr. Cons Stato, sez. III, 15 giugno 2023, n. 5900; id., 6 giugno 2022, n. 4576), di modo che non vi può essere una preclusione a che la stessa società, appartenente al medesimo gruppo societario di altre partecipanti a lotti diversi, possa partecipare (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4726)” (Consiglio di Stato, III Sez., 5 marzo 2024, n. 2176).

Dalle coordinate ermeneutiche che precedono deriva che la …allorquando ha reso la dichiarazione nei termini sopra illustrati non ha posto in essere alcuna dichiarazione inveritiera.

In effetti, non viene in rilievo nel caso di specie la previsione di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 95 del D. Lgs. 36/2023 (relativa alla causa di esclusione non automatica della presenza di “rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara”), poiché essendosi in presenza di tante gare per quanti sono i lotti non si può postulare che la Buonocore avrebbe dovuto rendere una dichiarazione in relazione alla partecipazione della Megav per un diverso lotto e, quindi, per una diversa gara…”



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