Quando c’è commistione tra offerta economica e quella tecnica?

Quando c’è commistione tra offerta economica e quella tecnica?

Massima Sentenza

La contestata dicitura non consente, infatti, di per sé, di “ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero […] aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare ‘prima del tempo’ la consistenza e la convenienza di tale offerta” … Deve soggiungersi, a ulteriore confutazione della doglianza, che in giurisprudenza è pacificamente ammessa la possibilità, verificatasi nella specie, della “[…] indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell’appalto…”

TAR Campania Napoli, Sez. I, 20.07.2026, n.4543


Il divieto di commistione tra le offerte economiche e tecniche non va inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già nell’ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta.

11. – Il motivo sub III si appunta sulla supposta violazione, da parte del R.T.I. aggiudicatario, del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, motivata dal suo inserimento, nella prima, di una prestazione qualificata come “free of charge” (“Come ulteriore proposta migliorativa si include free of charge la completa sostituzione delle linee 11 e 12”: cfr. paragrafo B della Relazione tecnica RTI … p. 5). La dicitura “free of charge” costituirebbe, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, un elemento economico esplicito, in quanto denoterebbe che una prestazione aggiuntiva (la sostituzione completa di due linee) viene offerta a costo/prezzo zero per la Stazione appaltante, incidendo dunque così – quantomeno sul piano logico e sostanziale – sul contenuto economico dell’offerta e sul valore economico complessivo della proposta.

Anche questa doglianza va disattesa.

La contestata dicitura, che si risolve nella dichiarazione di gratuità di una mera e singola proposta migliorativa, non è invero in alcun modo idonea, in primo luogo, a rivelare il ribasso offerto dall’aggiudicatario.

La rilevanza marginale della miglioria “free of charge” nella complessiva economia della proposta dell’aggiudicataria contribuisce, inoltre, a escludere che possa configurarsi una violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica. La contestata dicitura non consente, infatti, di per sé, di “ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza ovvero […] aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare 'prima del tempo' la consistenza e la convenienza di tale offerta” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, n. 2143/2025).

Deve soggiungersi, a ulteriore confutazione della doglianza, che in giurisprudenza è pacificamente ammessa la possibilità, verificatasi nella specie, della “[…] indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell’appalto
” (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, n. 919/2025).

Ciò in quanto “il divieto di commistione tra le offerte economiche e tecniche non va inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già nell’ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta” (Cons. Stato, Sez. V, n. 5006/2025).....”

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