IL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA’ DEL POSSESSO DEI REQUISITI DEVE ESSERE APPLICATO IN COERENZA CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA’

Cons. St., Sez. III, 24.06.2021, n. 4844

“…In ogni caso, ritiene la Sezione che la soluzione della controversia possa essere individuata ponendo in luce le caratteristiche peculiari che ne hanno contraddistinto lo svolgimento.

Deve preliminarmente osservarsi che il pur indiscusso principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, in quanto principio generale del procedimento di gara (necessariamente destinato, quindi, ad essere adattato alla specificità della fattispecie che venga di volta in volta in rilievo), deve essere inteso ed applicato in coerenza con i concorrenti principi di ragionevolezza e proporzionalità, aventi rango non subordinato ai fini della disciplina (per gli aspetti non compiutamente regolamentati in via legislativa) del procedimento selettivo.

Corollario di tale rilievo è che la pur accertata discontinuità nel possesso del requisito, tanto più laddove esso non appartenga all’ambito dei presupposti soggettivi di partecipazione legislativamente tipizzati, non è suscettibile di determinare l’esclusione del partecipante alla gara, quando – vuoi per la durata dell’interruzione, vuoi per altre ragioni – essa non abbia concretamente determinato alcun vulnus all’esigenza dell’Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati.

Applicando le suesposte coordinate interpretative alla fattispecie oggetto di giudizio, non può non osservarsi che la discontinuità nel possesso del requisito di partecipazione in capo all’impresa poi aggiudicataria, determinata dalla emissione nei suoi confronti dell’interdittiva antimafia del 22 giugno 2015, ha avuto una durata poco più che mensile, atteso che i relativi effetti interdittivi sono stati inibiti per effetto del decreto n. … del …, col quale il Tribunale di … – Sezione Misure di Prevenzione – ha disposto, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 159/2011 e per la durata di sei mesi, la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria con riguardo a “tutti i beni direttamente ed indirettamente utilizzabili per lo svolgimento delle attività economiche facenti capo alla La Cascina”, precisando in motivazione che “l’amministrazione giudiziaria pone le condizioni per ottenere dalla Prefettura di ricollocare le società interessate, oggi sotto interdittiva antimafia, nella white list ed al Gruppo di proseguire la propria rilevantissima attività aziendale partecipando anche a nuovi appalti pubblici e garantendo il lavoro alle migliaia di lavoratori impegnati”: deve invero riconoscersi che al citato provvedimento dell’AGO, coerentemente con la sua finalità e con il suo tenore dispositivo, non potrebbero non attribuirsi pieni effetti ripristinatori della legittimazione dell’impresa interessata a partecipare alla gara…”.

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