IN CASO DI PATTEGGIAMENTO EX ART. 444 C.P.P., L’ESTINZIONE DEL REATO NON OPERA AUTOMATICAMENTE, ESSENDO NECESSARIO UN ESPRESSO PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE.

TAR Lazio Roma, Sez. III Quater, 10.09.2021, n. 9703

“…Una ulteriore disamina deve essere svolta con riferimento alle condanne riportate dai candidati a mente dell’art. 444 cpp.

Il Collegio non ignora l’orientamento del Consiglio di Stato (Cons. di St. n. 2704 del 7 maggio 2018),e della Cassazione penale (Cassazione Penale, sez. III, 21 settembre 2016 n. 19954), secondo cui nel caso di condanne ex art. 444 cpp l’effetto estintivo risulterebbe automatico con solo trascorrere del tempo.

Invero, nel caso riportato, il giudice amministrativo ha avuto come paradigma valutativo l’art. 38, comma 2, prima parte del d. lgs. n.163/2006 ( ora art. 80 DLGS n.50/2016), mentre, nella questione oggetto di scrutinio, il bando di concorso richiedeva espressamente che i singoli candidati dichiarassero nella domanda di partecipazione ( punto 5) anche le intervenute condanne ex art. 444 cpp in cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena, la non menzione, ovvero sia stata concessa amnistia, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché nel caso in cui sia intervenuta l’estinzione del reato ecc.

Ora, in disparte il fatto, come detto, che tale previsione doveva essere immediatamente contestata nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando, in realtà la riferita opinione giurisprudenziale, non è condivisa dal Collegio e la stessa non è neppure unanime nella stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato :” Tuttavia, secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente – per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2015 n. 1557- l’estinzione del reato non opera automaticamente per il mero decorso del tempo, essendo necessaria una pronuncia formale di estinzione del reato da parte del giudice dell’esecuzione penale, ritenendosi necessario che sia un Giudice Penale ad accertare che il soggetto non abbia commesso un reato della stessa indole nei cinque anni successivi alla sua commissione, e non ritenendosi possibile, alla stregua dei criteri d’imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che tale attività di accertamento sia delegata alla Pubblica Amministrazione che gestisce la procedura ( Cons. St., sez.III, 5 novembre 2018, n. 6243).

Per cui l’eventuale estinzione del reato conseguente alla sanzione di cui all’art. 444 cpp consegue solo alla formale attestazione del giudice dell’esecuzione che, nel caso in esame, non è stato espresso.

Ne consegue che l’esclusione dei ricorrenti è conforme, non solo alle previsione del bando, ma anche ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché a quelli di imparzialità, uguaglianza e buon andamento, che devono caratterizzare l’azione amministrativa…”

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