IL TERMINE ASSEGNATO DALLA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELLE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI NELL’AMBITO DEL SUB-PROCEDIMENTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL’ART. 83 CODICE APPALTI, È DA RITENERSI PERENTORIO. LE STAZIONI APPALTANTI POSSONO PREVEDERE NEGLI AVVISI, BANDI DI GARA O LETTERE DI INVITO CHE IL MANCATO RISPETTO DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ O NEI PATTI DI INTEGRITÀ COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA GARA

TAR Sicilia Catania, Sez. II, 10.03.2022, n. 693

Al riguardo, premesso che non risultano oggetto di censura né l’oggetto del soccorso né il termine assegnato, è sufficiente richiamare la condivisibile giurisprudenza secondo cui «…Secondo giurisprudenza consolidata il termine assegnato dalla Stazione Appaltante ai fini delle integrazioni documentali nell’ambito del sub-procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 Codice Appalti, è da ritenersi perentorio, in quanto ogni dilazione ulteriore rispetto a quella consentita dalla legge contrasterebbe con la necessità di un celere svolgimento della procedura di affidamento, che sarebbe irrimediabilmente soggetta all’inerzia dei concorrenti. Un’eventuale diversa conclusione determinerebbe la violazione della par condicio dei concorrenti, andando a premiare il comportamento di chi negligentemente abbia omesso di allegare la documentazione richiesta, anche a seguito di soccorso istruttorio, a scapito di quegli operatori, che, invece, hanno presentato una documentazione ab origine completa e regolare o che si sono immediatamente conformati alle richieste della Stazione Appaltante (cfr. da ultimo, Tar Lazio 3572/2018)…» (TAR Toscana, Sez. II, 27 novembre 2018, n. 1539).

Anche il terzo motivo deve essere rigettato.

Al riguardo, giova richiamare la condivisibile giurisprudenza secondo cui «…L’art. 1 comma 17 della legge n. 190 del 2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone infatti che le stazioni appaltanti “possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. Pertanto, le previsioni contenute nei protocolli di legalità o di integrità, stipulati ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge n. 190 del 2012, laddove configurano specifiche cause di esclusione dalla procedura di gara, sono idonee (data la base giuridica fondata sulla norma di rango legislativo) a integrare il catalogo tassativo delle cause di esclusione contemplate dal d. lgs. n. 50 del 2016 (Cons. St., sez. V, 13 gennaio 2021, n. 425) e contemporaneamente si fondano sulla base legislativa richiesta dall’art. 23 Cost…» (CGARS, Sez. giurisdizionale, 12 gennaio 2022, n. 32)

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