L’art. 51 del R.D. n. 2537/1925 riserva alla “professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima … dei lavori relativi alle vie e ai mezzi … di deflusso. La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato riconosce, in chiave generale, che <<la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. Di conseguenza, l’oggetto dell’appalto, le soluzioni migliorative o integrative richieste e quelle concretamente proposte, anche in considerazione della loro rilevanza, avrebbero suggerito l’intervento di un tecnico dotato, sulla base della disciplina professionale di riferimento, della massima capacità di progettazione di opere idrauliche ovvero di un ingegnere, con la conseguenza che l’offerta tecnica della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura in ragione della sua inidoneità

TAR Campania Salerno, Sez. I, 10.11.2022, n. 2990

“…Il disciplinare di gara dispone che “l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, mediante timbro e firma olografa, da Tecnico abilitato, iscritto in un Albo Professionale, di fiducia dell’Operatore partecipante e dal Legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore mediante firma digitale”; tale previsione della lex specialis deve essere interpretata nel senso di imporre la sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di un tecnico “abilitato” ovvero di un tecnico a cui la disciplina professionale consente l’elaborazione delle soluzioni tecnico-specialistiche inerenti all’oggetto dell’appalto; tale sottoscrizione è necessaria affinché il citato professionista assuma la paternità e, soprattutto, la responsabilità delle soluzioni elaborate e proposte alla Stazione appaltante, in termini di conformità alle specifiche regole tecnico-specialistiche del settore di riferimento, con la conseguenza che l’apposizione della sottoscrizione da parte di un soggetto a cui la legge professionale non consente l’elaborazione di soluzioni relative allo specifico appalto e che pertanto non può assumere la responsabilità di tali soluzioni determina l’inidoneità dell’offerta e la sua esclusione, senza alcuna possibilità di soccorso istruttorio, trattandosi di criticità direttamente inerenti all’offerta.

Occorre inoltre rammentare che:

– l’art. 51 del R.D. n. 2537/1925 riserva alla “professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima … dei lavori relativi alle vie e ai mezzi … di deflusso”;

– Consiglio di Stato, sez. V, 22 luglio 2021, n. 5510, interpretando gli artt. 51, 52 e 54 del R.D. n. 2537/1925, ha affermato che “la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato riconosce, in chiave generale, che <<la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. (cfr. Cons. Stato, IV, 22 maggio 2000, n. 2938; id., V, 6 aprile 1998, n. 416; id., IV, 19 febbraio 1990, n. 92)>> (Cons. Sato, n. 5012 del 2019, cit.)”;

– l’art. 16 del R.D. n. 274/1929 consente agli esercenti la professione di geometra, al più, la progettazione di opere idrauliche di scarsa rilevanza e in ambito rurale.

Nel caso di specie il progetto prevede la realizzazione di opere idrauliche e lo stesso disciplinare di gara riconduce le lavorazioni afferenti all’appalto integralmente alla categoria OG8 “opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”, consentendo altresì ai concorrenti di formulare “proposte migliorative e/o integrative” per il “miglioramento/integrazione dei lavori di protezione sponde, sistemazione alveo…”, purché “non comportino modifiche sostanziali e/o stravolgimenti all’impostazione progettuale originaria, migliorandone la funzionalità e l’accessibilità” (cfr. disciplinare di gara, criterio B di valutazione dell’offerta tecnica)…

Di conseguenza, l’oggetto dell’appalto, le soluzioni migliorative o integrative richieste e quelle concretamente proposte, anche in considerazione della loro rilevanza, avrebbero suggerito l’intervento di un tecnico dotato, sulla base della disciplina professionale di riferimento, della massima capacità di progettazione di opere idrauliche ovvero di un ingegnere, con la conseguenza che l’offerta tecnica della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura in ragione della sua inidoneità...”

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