Subordinare l’accesso alle offerte tecniche alla dimostrazione della stretta indispensabilità del documento rispetto alla deduzione di specifici motivi di impugnazione realizza un’inversione logica, non potendosi, in assenza della conoscenza della offerta tecnica, dedursi motivi di ricorso se non nella forma generica e inammissibile del c.d. “ricorso al buio”, con inaccettabile compressione del diritto di difesa. L’istanza di accesso agli atti formulata ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/90 – priva dei requisiti di puntualità e adeguata motivazione in ordine alla strumentalità ai propri interessi di difesa in giudizio indicati come necessari per superare la tutela garantita alla segretezza sia dall’art. 24 della legge n. 241/90, che dall’art. 53 del codice appalti che ulteriormente la specifica con riferimento all’ambito delle procedure di appalto – è stata respinta come generica. Avendo la ricorrente correttamente e puntualmente formulato l’istanza di accesso ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 50/2016 solo il 4 agosto 2022, essa non poteva più vantare, in quel momento, alcun interesse alla conoscenza dell’offerta tecnica della controinteressata, essendo inesorabilmente decorso il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione prima di tale data

TAR Veneto, Sez. III, 14.11.2022, n. 1749

“…Il ricorso, così articolato, non può trovare positivo apprezzamento, nonostante la giurisprudenza abbia chiarito che <<subordinare l’accesso alle offerte tecniche alla dimostrazione della stretta indispensabilità del documento rispetto alla deduzione di specifici motivi di impugnazione realizza un’inversione logica, non potendosi, in assenza della conoscenza della offerta tecnica, dedursi motivi di ricorso se non nella forma generica e inammissibile del c.d. “ricorso al buio”, con inaccettabile compressione del diritto di difesa (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 24 gennaio 2022, n. 145; cfr., altresì, Consiglio di Stato, sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437, secondo cui non è ammissibile pretendere che un operatore economico, per essere legittimato ad accedere all’offerta tecnica dell’operatore vincitore, debba prima proporre un c.d. “ricorso al buio”)” (TAR Palermo, sez. I, 19 agosto 2022, n. 2514).>>.

Nella fattispecie in esame, infatti, non può trascurarsi di considerare che l’istanza d’accesso è stata così motivata: “Poiché le informazioni contenute nella documentazione richiesta consentiranno all’impresa scrivente di meglio rappresentare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 legge 241/90 e s.i., le proprie osservazioni a tutela dei propri diritti ed interessi”. Non è stata, dunque, presentata un’istanza ai sensi dell’art. 53 del codice appalti, la quale avrebbe dovuto essere motivata dall’esigenza di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi, bensì una domanda del tutto generica, dichiaratamente volta ad ottenere un accesso “procedimentale”, intendendo per tale quell’accesso che è strumentale a garantire una piena partecipazione al procedimento e che trova il proprio limite, per quanto di interesse, alla lettera d) del comma 6 dell’art. 24 della legge n. 241/90, la quale garantisce anche la tutela degli interessi industriali e commerciali, ancorché relativi a dati forniti all’amministrazione...

Per tali ragioni l’istanza di accesso agli atti formulata ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/90 – priva dei requisiti di puntualità e adeguata motivazione in ordine alla strumentalità ai propri interessi di difesa in giudizio indicati come necessari per superare la tutela garantita alla segretezza sia dall’art. 24 della legge n. 241/90, che dall’art. 53 del codice appalti che ulteriormente la specifica con riferimento all’ambito delle procedure di appalto – è stata respinta come generica...

Per quanto sopra chiarito e qui richiamato, infatti, avendo la ricorrente correttamente e puntualmente formulato l’istanza di accesso ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 50/2016 solo il 4 agosto 2022, essa non poteva più vantare, in quel momento, alcun interesse alla conoscenza dell’offerta tecnica della controinteressata, essendo inesorabilmente decorso il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione prima di tale data...”

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