La tesi dell’appellante – secondo cui l’operatore economico che partecipa ad una procedura di gara con attestazione di qualificazione SOA con classifica illimitata non potrebbe giovarsi dell’incremento del quinto di cui all’art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 – non è condivisibile. Non lo è in quanto manca una norma che tale limite espressamente preveda, necessaria in presenza di una regola premiale, che, per la formulazione letterale della disposizione che la prevede – “La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto” – appare applicabile quale che sia la categoria di lavori e la classifica posseduta.
Cons. St., Sez. V, 03.01.2023, n. 91
“…La tesi dell’appellante – secondo cui l’operatore economico che partecipa ad una procedura di gara con attestazione di qualificazione SOA con classifica illimitata non potrebbe giovarsi dell’incremento del quinto di cui all’art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 – non è condivisibile.
Non lo è in quanto manca una norma che tale limite espressamente preveda, necessaria in presenza di una regola premiale, che, per la formulazione letterale della disposizione che la prevede – “La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto” – appare applicabile quale che sia la categoria di lavori e la classifica posseduta.
Né lo si potrebbe ricavare in via indiretta dal quinto comma del medesimo articolo 61 che fissa “convenzionalmente” in € 20.658.000 l’importo della classifica VIII (illimitata) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione; è anzi proprio tale indicazione convenzionale per una qualificazione SOA che in astratto dovrebbe consentire di eseguire lavori senza limiti di importo che porta a ritenere che anche chi si trovi in questa condizione – per non subire un trattamento deteriore rispetto agli altri operatori con classifica inferiore – debba poter accedere all’incremento premiale della propria classifica e acquisire in questo modo una più ampia qualificazione.
Irrilevante, infine, appare, ai fini della soluzione della questione posta, la previsione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 61 cit. secondo cui “Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara…”; si tratta, infatti, di un ulteriore requisito di partecipazione imposto per le gare di rilevante importo, non incompatibile con quanto precedentemente affermato relativamente alla possibilità di incrementare di un quinto anche la qualificazione SOA con classifica illimitata…”